Con l’articolo 9 comma 2 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie” entrato in vigore lo scorso 17 agosto (il “D.L.”) il Governo ha ampliato il novero dei cd. reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231”). In attesa della conversione del D.L., si espongono brevemente qui di seguito le novità che impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.
Il citato articolo 9 comma 2 del Decreto recita testualmente: “All’articolo 24 bis comma 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 le parole “e 635 quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “635 quinquies e 640-ter, terzo comma,” e dopo le parole: “codice penale” sono aggiunte le seguenti: “nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Il legislatore ha dunque stabilito l’introduzione di una serie di nuove fattispecie penali nel Decreto 231 attraverso la modifica dell’art. 24-bis comma 11.
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