Attuazione Della Direttiva Pif E Novità In Materia Di Responsabilità Amministrativa Degli Enti

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In data 14 luglio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di seguito, il “Decreto”).

Con il Decreto, che entrerà in vigore il 30 luglio 2020, viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (la “Direttiva PIF”), la cui ratio è quella di “proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile […]”[1].

Il Decreto introduce alcune rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo sia direttamente sia indirettamente sulla disciplina di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231”)[2].

In particolare, gli interventi diretti sul testo del Decreto 231 sono i seguenti:

Articolo del Decreto 231 oggetto della modifica

Modifica

24

  • la rubrica dell’art. 24 del Decreto 231 viene modificata come segue: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” (enfasi aggiunta sulle parti di nuova introduzione);
  • Øviene esteso il novero dei reati presupposto contemplati dall’art. 24, con l’inserimento dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986);
  • si prevede che le sanzioni di cui all’24 trovino applicazione in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, se commessi non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche dell’Unione Europea;

25

  • la rubrica dell’art. 25 viene modificata come segue: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio[3] (enfasi aggiunta sulle parti di nuova introduzione);
  • Øviene ampliato il novero dei reati presupposto di cui all’art. 25, con l’introduzione delle seguenti fattispecie, considerate rilevanti ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea[4]:
    • peculato (art. 314, comma 1, c.p.) – escluso il peculato d’uso[5];
    • peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.);
    • abuso d’ufficio (323 c.p.);

25-quinquiesdecies

  • Øviene ampliato il novero dei reati tributari rilevanti ai fini dell’insorgenza della responsabilità dell’ente.

    In particolare, il Decreto, aggiungendo all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231[6] il nuovo comma 1-bis, prevede che l’ente possa essere ritenuto responsabile anche per i seguenti reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, “se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro”: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-quater);

25-sexiesdecies

  • Øviene introdotto all’interno del Decreto 231 l’art. 25-sexiesdecies, relativo ai reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43[7].

Oltre alle modifiche dirette sul testo del Decreto 231, il Decreto, come visto supra, apporta anche modifiche indirette alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo sulla disciplina dei seguenti reati presupposto:

  • artt. 316-ter (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”) e 319-quater c.p. (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), introducendo aggravanti speciali nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000;
  • art. 322-bis c.p. (“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”), aggiungendo il nuovo comma 5-quinquies, con cui viene estesa la punibilità a titolo di corruzione “alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati appartenenti all’Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”;
  • art. 640, comma 2, n. 1), c.p. (“Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee”), estendendo le ipotesi di integrazione della fattispecie al caso in cui la truffa sia commessa a danno dell’Unione Europea.

Infine, il Decreto introduce un’ulteriore novità di rilievo ai fini della disciplina di cui al Decreto 231, prevedendo la rilevanza del tentativo nei reati tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, “quando gli atti diretti a commettere i [predetti] delitti sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Alla luce di quanto sopra, sarà opportuno che gli enti effettuino un’analisi dell’operatività aziendale volta a identificare gli eventuali rischi relativi agli ambiti oggetto del citato intervento normativo, al fine di individuare i presìdi da implementare per far sì che i modelli di organizzazione e gestione ex Decreto 231 (i “Modelli”) siano puntualmente e adeguatamente aggiornati.

Ricapitolando i temi di maggiore rilevanza relativi alle novità di cui al Decreto, su cui soprattutto dovrà concentrarsi l’attività di aggiornamento dei Modelli, si evidenziano:

  • l’ampliamento del novero dei reati tributari – di recente introduzione nel catalogo dei reati presupposto – la cui commissione può far sorgere la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231, nonché la previsione della possibile rilevanza del tentativo per alcune di tali fattispecie;
  • l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto del delitto di frode nelle pubbliche forniture, che viene ritenuto rilevante tout court ai fini 231 e non, come per la maggior parte delle altre fattispecie di nuova introduzione, solo in presenza di caratteri di transnazionalità, di particolari soglie di rilevanza o di un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea[8];
  • l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto dei reati di contrabbando[9].

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito all’oggetto.


 

[1] Così recita il Considerando n. 3 della Direttiva PIF. Si ricorda, peraltro, che la Direttiva PIF è strettamente collegata alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 217/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”). In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 22 del citato Regolamento, “l’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla [Direttiva PIF] e stabiliti dal presente regolamento e loro complici” e “l’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla [Direttiva PIF], quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale”.

[2] In tal modo il Decreto ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva PIF, che obbliga i legislatori nazionali ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati in materia di frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea commessi nell’ambito dell’attività da queste prestata.

[3] Si segnala, peraltro, che la disciplina del reato di abuso di ufficio è stata modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato in G.U. in pari data: in virtù della modifica in parola, ai fini dell’integrazione della fattispecie, rilevano ora non più le violazioni “di norme di legge o di regolamento”, bensì quelle “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

[4] Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva PIF, per “interessi finanziari dell’Unione” si intendono “tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell’Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

[5] La Relazione illustrativa al Decreto rileva, in relazione all’introduzione del reato di peculato all’interno del Decreto 231, che – presupponendo tale fattispecie che l’autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri – la responsabilità ex Decreto 231 dell’ente potrà sussistere solo in caso di concorso esterno di un suo esponente nella condotta appropriativa posta in essere dal funzionario pubblico. La Relazione illustrativa riporta, inoltre, i seguenti esempi di condotte di peculato rilevanti ai fini 231: “può pensarsi al caso in cui il direttore generale di una società convinca un funzionario UE ad appropriarsi di fondi dell’Unione e ad investirli nella sua società, o ancora alle fattispecie di cd. “distrazione appropriativa”, ravvisate […] nel caso di utilizzo dei fondi pubblici per finalità del tutto estranee alla p.a. e con irreversibile fuoriuscita del denaro, in ipotesi destinato in parte al p.u., attraverso il pagamento di crediti inesistenti verso una società collusa, in parte a quest’ultima o al suo amministratore”.

[6] Si ricorda che l’art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231, di recente introduzione, richiama, quali reati presupposto della responsabilità dell’ente, le fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ovverosia i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

[7] In particolare, come riporta la Relazione illustrativa al Decreto, la ragione dell’introduzione dei reati di contrabbando all’interno del Decreto 231 risiede nel fatto che i medesimi rientrano nella categoria delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell’Unione; ciò in quanto, “a seguito dell’istituzione di un’unione doganale comune a tutti gli Stati membri […] i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell’UE e come tali concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario”.

[8] L’introduzione di tale reato renderà necessario, in particolare per tutte le società che intrattengono rapporti di fornitura di beni o servizi con la Pubblica Amministrazione, procedere alla mappatura dei relativi rischi, tenendo conto dell’interpretazione alquanto ampia che la giurisprudenza tende a conferire al fatto tipico della fattispecie: secondo l’insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, infatti, “il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l’art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. La condotta materiale punibile, ai sensi dell’art. 356 c.p., consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura; il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l’inadempimento doloso che, senza attingere alla gravità della prestazione di ‘aliud pro alio’, attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta” (Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2019, n. 23231).

[9] Che rivestono particolare rilevanza soprattutto per quanto riguarda le società che effettuano attività di importazione e/o esportazione.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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