Provvedimento del Tribunale della Spezia, pubblicato in data 9 novembre 2012, con il quale il collegio ha statuito che:
"le attività prodromiche e necessarie alla presentazione di domanda di concordato preventivo ovvero di altro accordo da parte della ricorrente e della relativa nomina di professionisti incaricati a tale scopo, non rientrano tra gli atti che necessitano di autorizzazione da parte del collegio",
disponendo pertanto il "non luogo a provvedere sull'istanza" relativa all'autorizzazione a concludere i mandati con gli advisors.
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