La Garanzia Statale Sulle Passivita Delle Banche Introdotta Dal Decreto Monti

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Con il Decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, entrato in vigore lo stesso giorno a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 284, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei contib pubblici (il "Decreto"), sotto il Titolo II, relativo al rafforzamento del sistema finanziario nazionale ed internazionale, è stato introdotto l'articolo 8 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, al fine di ripristinare e sostenere la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.

La disposizione normativa dell'articolo 8 del Decreto

All'articolo 8, comma 1, del Decreto si prevede che " il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999 n. 130 ("Covered Bond"), e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del Decreto".

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