Legge di Bilancio 2021: ulteriore proroga per la rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni

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Con la legge di Bilancio 2021, il legislatore ha prorogato anche per il 2021 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Si tratta della quarta proroga dei termini di applicazione di questa agevolazione nell’arco degli ultimi 12 mesi. La rideterminazione del costo di acquisto dei suddetti beni continuerà a scontare un'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%.

Di seguito vengono riproposti gli aspetti principali della disciplina in questione.

La rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2021

L'articolo 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “legge di Bilancio 2021”), rinnovando la riapertura dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, consente alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

La rivalutazione deve essere effettuata sulla base di apposita perizia di stima redatta ed asseverata entro la data del 30 giugno 2021.

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti negli albi: (i) dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili qualora abbia ad oggetto partecipazioni; (ii) degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili qualora abbia ad oggetto terreni.

Entro la stessa data del 30 giugno 2021, il valore rideterminato deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell'11%. L'aliquota dell'11% è applicabile indistintamente alla rivalutazione di partecipazioni qualificate, non qualificate e dei terreni.

Il versamento della imposta sostitutiva può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali sempre entro il 30 giugno 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

La rivalutazione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione dei beni, potendosi assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla perizia, affrancato tramite pagamento della relativa imposta sostitutiva.

I contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni o terreni in ossequio alla precedente normativa pro tempore vigente, potranno detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la riapertura dei termini della rivalutazione l’importo relativo all’imposta già versata.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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