Nuovi limiti alle cessioni dei crediti ACE e superbonus con il “Decreto-Legge Superbonus” (D.L. n. 39 del 29 marzo 2024)

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In data 29 marzo 2024 è stato approvato il decreto-legge n. 39 che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali in ambito edilizio e di efficienza energetica prevedendo, tra l’altro: (i) con riferimento ai c.d. crediti da superbonus, di fatto l’eliminazione delle fattispecie residue (a seguito dell’emanazione del DL. 16 febbraio 2023) in cui è concesso l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito; e (ii) con riferimento ai Crediti ACE, l’introduzione di misure finalizzate a prevenire frodi nel contesto delle operazioni di cessione di tale credito, consentendo una sola possibilità di cessione, introducendo un regime di responsabilità solidale del cessionario in presenza di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi per operazioni sospette


Il “Decreto-Legge Superbonus” n. 39 del 29 marzo 2024 (il “DL Superbonus”), come approvato nella seduta del 26 marzo 2024 da parte del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 in data 29 marzo 2024, interviene (da un lato) nell’ambito dei crediti c.d. Superbonus ponendo fine, di fatto, alle possibilità di optare per lo sconto in fattura e alla cessione di tali crediti edilizi e (dall’altro) nell’ambito dei c.d. Crediti ACE, riducendo la cessione consentita ad una sola ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nelle eventuali violazioni riferite a tali crediti.


Il Credito ACE

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 19, co. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (il “DL 73/2021"), i crediti di cui all’articolo 19, comma 3 (i “Crediti ACE”): (i) possono essere chiesti a rimborso ovvero utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997; nonché (ii) possono essere ceduti, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

Il DL Superbonus, oltre a prevedere misure di rafforzamento dei controlli preventivi finalizzati al contrasto alle frodi in materia di cessioni dei Crediti ACE, introduce, altresì, limitazioni di natura sostanziale alla cessione degli stessi, intervenendo sull’articolo 19, comma 6 del DL 73/2021. In particolare, la “facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti” viene limitata ad una sola cessione sia per i nuovi Crediti ACE sia per i Crediti ACE che, alla data del 30 marzo 2024, “sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”. Si prevede, inoltre, una modifica del regime di responsabilità del cessionario: in presenza di concorso nelle violazioni, oltre all’applicazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.


Il Credito da Superbonus

Secondo la vigente formulazione dell’articolo 121 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il “DL 34/2020”), come modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è consentito ai soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di interventi di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale loro spettante, per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari a tale detrazione (il “Credito da Superbonus”), in favore di altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o società appartenenti ad un gruppo bancario.

Attraverso la soppressione del comma 3-bis e del comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 (il “DL 11/2023” o “Decreto Blocca-Cessioni”) che aveva già apportato delle significative limitazioni alla cessione dei Crediti da Superbonus, il DL Superbonus sopprime le deroghe al divieto di cessione del credito di cui all’art. 2, comma 1 previste:

  1. dal comma 3-bis del DL 11/2023 in relazione alle opzioni di cessione del credito esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del DL Superbonus, precludendo definitivamente l’opzione della cessione del credito con riferimento a tali tipologie residue di intervento; e
  2. dal comma 3-quater in relazione alle opzioni di cessione del credito esercitate in relazione a interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del D.L n. 23/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) nonché immobili situati nei territori della regione Marche danneggiati dagli interventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento al punto (i) che precede, i destinatari di tali misure indicati alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per cui la deroga al divieto non sarà più operante, sono:

  • con riferimento alla lettera c): istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • con riferimento alla lettera d): cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; e
  • con riferimento alla lettera d-bis: organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il DL Superbonus stabilisce altresì il regime transitorio applicabile a tali fattispecie, prevedendo che:

  • le previgenti disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del DL 11/2023 continueranno ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso: (a) risulti presentata la CILA se gli interventi sono agevolati ex art. 119 del DL 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; (b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA se gli interventi sono agevolati ex art. 119 del DL 34/2020 e sono effettuati dai condomini; (c) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ex art. 119 del DL 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; (d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ex art. 119 del DL 34/2020; e (e) siano già iniziati i lavori ovvero sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oltre che sia stato versato un acconto sul prezzo (ove il titolo abilitativo non sia previsto); e
  • le previgenti disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del DL 11/2023 continueranno ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 per i quali, in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso sussistano le condizioni di cui ai punti da (a) a (e) sopra ovvero sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

In aggiunta, l’inserimento del comma 3-ter.1 dell’articolo 2 del DL 11/2023, n. 11 pone limiti di natura quantitativa agli importi da destinare a interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, rimettendo al commissario straordinario la verifica circa il rispetto dei suddetti limiti di spesa (400 milioni di Euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni di Euro per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009).

Si prevede inoltre che, le deroghe di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del DL 11/2023, “si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore” del DL Superbonus, ovvero “alle spese sostenute successivamente a tale data” soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL Superbonus: (i) risulti presentata la richiesta del titolo abitativo (ove necessario); (ii) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oltre che sia stato versato un acconto sul prezzo (ove il titolo abilitativo non sia previsto). Tali deroghe di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del DL 11/2023, prevedono che il divieto di cessione del credito non si applicasse ad opzioni relative a spese per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 da: (1) condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, (2) persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliare, sempre che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità familiare, che sia adibita a abitazione familiare e che tale contribuente abbia un reddito non superiore ad Euro 15.000,00.

Ulteriori preclusioni vengono attuate attraverso la disapplicazione delle deroghe di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DL 11/2023 rispetto agli interventi di cui all’art. 3, comma 2, lettera (a), (b) e (c), primo periodo e comma 3, lettere (a) e (b) del DL 11/2023 per i quali, alla data di entrata in vigore del DL Superbonus “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati”.

Le disposizioni di cui al DL Superbonus, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29 marzo 2024, sono entrate in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione (i.e., il giorno 30 marzo 2024). Il testo sarà poi presentato alle Camere per la conversione in legge.

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