Regolamento (UE) n. 2019/796 e Decisione (PESC) n. 2019/797 del Consiglio dell'Unione europea: "misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri"

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In data 17 maggio 2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento (UE) 2019/796 (“Regolamento”) e la decisione (PESC) 2019/797 (“Decisione”) del Consiglio Europeo concernenti “misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri”.

Il quadro normativo così istituito consente all’UE di imporre misure restrittive mirate, volte a scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri, inclusi gli attacchi informatici nei confronti di Stati terzi o organizzazioni internazionali qualora le misure restrittive siano ritenute necessarie per il conseguimento di obiettivi di politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il Regolamento è stato emanato a fronte della crescente necessità, avvertita e manifestata a più rispese dal Consiglio Europeo, di proteggere l’integrità e la sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei loro cittadini dalle minacce informatiche e dalle attività informatiche dolose intraprese da attori statali e non statali per il perseguimento di propri obiettivi.

  • AMBITO APPLICATIVO

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento, gli attacchi informatici che rientrano nell’ambito di applicazione di questo nuovo regime di sanzioni sono quelli che hanno effetti significativi (compresi i tentati attacchi informatici con effetti potenzialmente significativi) e che:

- provengono o sono sferrati dall’esterno dell’Unione;
- impiegano infrastrutture esterne all’Unione;
- sono compiuti da persone o entità stabilite o operanti al di fuori dell’Unione;
- sono commessi con il sostegno di persone o entità operanti al di fuori dell’Unione.

Preme in primo luogo chiarire cosa si intenda per cyber-attacco.

Ebbene, affinché un attacco informatico possa qualificarsi tale occorre che lo stesso consti di azioni che comportino uno dei seguenti elementi:

a) accesso ai sistemi di informazione;
b) interferenza con i sistemi di informazione;
c) interferenza con i dati; oppure
d) intercettazione dei dati

se tali azioni non sono debitamente autorizzate dal proprietario o da un altro titolare dei diritti del sistema, dei dati o di parte di esso, o non sono consentite dal diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato.
Ad ogni modo, la valutazione circa la portata significativa degli effetti prodotti dal cyber-attacco richiede la presa in considerazione dei fattori delineati ex articolo 2 del Regolamento, vale a dire:

a) la portata, l’entità, l’impatto o la gravità delle perturbazioni causate, comprese le attività economiche e sociali, i servizi essenziali, le funzioni critiche dello Stato, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b) il numero di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi interessati;
c) il numero di Stati membri interessati;
d) l’entità del danno economico causato, ad esempio attraverso il furto su larga scala di fondi, risorse economiche o proprietà intellettuale;
e) il beneficio economico ottenuto dall’autore del reato, per sé o per altri;
f) la quantità o la natura dei dati rubati o l’entità delle violazioni di dati; o
g) la natura dei dati commercialmente sensibili a cui si accede.

Si tratta indubbiamente di un provvedimento innovativo, in quanto consente all’Unione europea di imporre sanzioni a persone o entità responsabili di attacchi informatici, anche tentati, che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per queste offensive o che sono altrimenti coinvolti. Le sanzioni possono essere comminate anche a persone o entità associate ad esse.

  • MISURE RESTRITTIVE E RELATIVE DEROGHE

Le misure restrittive previste dal Regolamento e dalla Decisione includono le misure necessarie a impedire l’ingresso o il transito per le persone che viaggiano verso l’Unione europea e il congelamento di beni. È altresì vietata la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a persone ed entità inserite nell’elenco allegato al Regolamento medesimo.
Nello specifico, l’articolo 4, comma 1, della Decisione prevede che gli Stati membri adottino misure volte a impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio. Tuttavia l’articolo 4, comma 3, stabilisce che sono “impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia” e da ultimo


e) in qualità di paese che ospita l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Con riferimento, invece, al congelamento di fondi e risorse economiche l’articolo 3 del Regolamento, detta alcune deroghe.

In primo luogo, statuisce che “le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato (al Regolamento) e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la pertinente autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali si ritiene che debba essere concessa una determina autorizzazione; o


e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale”.

In secondo luogo, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati può altresì essere autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo nell’elenco figurante nell’allegato alla decisione, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato alla decisione; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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