Le modifiche alla legge sulla cartolarizzazione introdotte dal Decreto Crescita

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Con il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante misure urgenti per la crescita economica (il "Decreto Crescita"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 ed in vigore dal 1° maggio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti (la "Legge 130"). Le principali novità riguardano:
  1. con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da aperture di credito classificati come UTP, la possibilità di trasferire gli impegni o la facoltà di erogazione a una banca o intermediario finanziario separatamente dal conto a cui l'apertura di credito è collegata;
  2. l'ampliamento dei soggetti a cui le società di cartolarizzazione possono concedere finanziamenti ai sensi dell'art. 7.1, comma 3, della Legge 130;     
  3. la possibilità di costituire più "società veicolo di appoggio" per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione di beni immobili o di beni mobili registrati e di applicare l'art. 58 TUBai trasferimenti alle società veicolo di appoggio di tali beni immobili o mobili registrati anche in assenza di rapporti giuridici individuabili in blocco
  4. la possibilità che la società veicolo di appoggio, che acquista beni oggetto di locazione finanziaria unitamente ai contratti, sia consolidata anche nel bilancio di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB e non più solamente nel bilancio di una banca;   
  5. le cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati
  6. il regime fiscale delle società veicolo di appoggio e delle operazioni di trasferimento di beni alle e dalle stesse società.

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Al solo scopo di rappresentare il quadro completo in cui si inseriscono le ultime modifiche introdotte con il Decreto Crescita, si ricorda che, prima di tale decreto, negli ultimi anni la Legge 130 è stata modificata e integrata:

  • con il decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, che ha introdotto una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati, prevedendo altresì la possibilità di costituire una società veicolo ad hoc al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;
  • con la legge n. 145/2018 che ha introdotto specifiche previsioni relative a (a) cartolarizzazioni aventi come sottostante titoli obbligazionari; (b) finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (c) cartolarizzazioni sintetiche e (d) cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili.

Si evidenzia che il Decreto Crescita dovrà essere oggetto di conversione in legge. Nel processo di conversione, il testo delle previsioni del Decreto Crescita, incluse quelle oggetto del presente Alert, potrebbero essere modificate.  

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1.     CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA APERTURE DI CREDITO

Le modifiche qui in esame sono volte a favorire le operazioni di cessione di crediti UTP derivanti da aperture di credito, evitando la chiusura dei relativi contratti attraverso il trasferimento degli impegni di erogazione a una banca o intermediario finanziario e il mantenimento del conto presso la banca cedente.  

In particolare, in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, qualora tali crediti siano classificati come crediti deteriorati:

  • la banca cedente può trasferire ad una banca o intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 58 TUBgli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata;
  • in tal caso, la banca cedente mantiene la domiciliazione del conto;
  • a seguito della cessione, gli incassi registrati sul conto continuano ad essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di creditoanche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste;
  • tali incassi costituiscono patrimonio separato da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni;
  • pertanto, su tale patrimonio separato, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai (i) dai portatori dei titoli ovvero (b) dalla banca o dall'intermediario cui è stato trasferito l'impegno di erogazione.

2.     LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 7.1, comma 3, della Legge 130, i finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e supportare il ritorno in bonis del debitore possono essere concessi dalle SPV 130 anche a:

  • assuntori di passività dei debitori ceduti (es: fideiussori); ovvero
  • soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. (es: gruppi di imprese).

3.     LE CESSIONI DI BENI E DIRITTI ALLE SOCIETÀ VEICOLO DI "APPOGGIO"

Le ulteriori modifiche introdotte dal Decreto Crescita si concentrano sulle disposizioni dell'art. 7.1 della Legge 130 che, come ricordato sopra, è stato introdotto nel 2017 al fine di dettare una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati.

In particolare, con riferimento alle c.d. Reoco o Leaseco e al trasferimento a queste ultime di beni immobili, beni mobili registrati, di altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, si prevede che:

  • possono essere costituite una o più società veicolo di appoggio, al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo di appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
  • il trasferimento dei suddetti beni e diritti, può avvenire ai sensi dell'art. 58 TUB, anche se non ha ad oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco (tale previsione è estesa anche alle cessioni di beni oggetto di locazione finanziaria unitamente ai contratti o rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione dei contratti);
  • le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di beni e diritti oggetto di cessione alla società veicolo di appoggio sono dovute dalla stessa società alla società di cartolarizzazione (così chiarendo il rapporto di accessorietà tra società veicolo di appoggio e l'operazione di cartolarizzazione);      
  • i beni, diritti e le somme derivanti dai beni oggetto di gestione da parte della società veicolo di appoggio costituiscono patrimonio separato da quello delle stesse società veicolo d'appoggio e da quello relativo alle altre operazioni e sul patrimonio separato sono ammesse solo azioni da parte della società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli.

4.     LA CESSIONE DI BENI E CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ALLE SOCIETÀ VEICOLO DI "APPOGGIO"

In caso di cessione di beni oggetto di locazione finanziaria, unitamente ai relativi contratti o ai rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione degli stessi, la società veicolo di appoggio può essere consolidata nel bilancio di un intermediario finanziario 106 TUB e non più soltanto nel bilancio di una banca.

5.     CARTOLARIZZAZIONI IMMOBILIARI E DI BENI MOBILI REGISTRATI

Il Decreto Crescita introduce infine il nuovo art. 7.2 relativo alle cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati, di diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni

A tal riguardo, la Legge 130, come modificata dalla legge n. 145/2018, all'art. 7, comma 1, b-bis, già prevedeva che le disposizioni della stessa legge si applicano in quanto compatibili alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto tali beni.

Con il nuovo art. 7.2 della Legge 130 si specifica che:

  • le società di cartolarizzazione che effettuano le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da tali operazioni;
  • per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi;
  • i beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, su cui sono ammesse solo azioni da parte dei portatori dei titoli ovvero da parte dei soggetti concedenti i finanziamenti reperiti dalle società di cartolarizzazione ovvero dalle controparti dei contratti derivati.

6.     IL REGIME FISCALE

Modifiche di natura fiscale di particolare rilievo hanno interessato le società veicolo di appoggio (conosciute anche come Reoco e Leaseco) nonché le operazioni di acquisto e cessione dei beni e diritti sopra indicati effettuate dalle stesse società veicolo di appoggio. Sulle modifiche di naturale fiscale, si rinvia all'Alert predisposto dal Dipartimento Tax di Orrick (Giovanni Leoni, Of Counsel, e Camillo  Melotti Caccia, Senior Associate) disponibile al seguente link: Il nuovo regime fiscale delle Società  Veicolo d'Appoggio nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione

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Cliccare qui per il testo della Legge 130 con evidenza delle modifiche apportate dal Decreto Crescita.

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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