Misure urgenti per la Crescita Economica e per la Risoluzione di specifiche situazioni di crisi (decreto legge 30 aprile 2019, n.34)

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RIFERIMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Art.1

Super - ammortamento

Viene re-introdotta, dal 1 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, con l’inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall’impresa a 2,5 milioni di euro (al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente) la maggiorazione (al 130%) dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali.

Art.2

Revisione della mini Ires

Viene previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 che l’Ires possa essere applicata in misura ridotta di 3,5 punti percentuali sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa sarà applicabile in misura ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.

Art.3

Deducibilità dell’Imu per i beni strumentali

Viene innalzata la deducibilità dell’Imu, relativa agli immobili strumentali, dal reddito d’impresa:

  • al 50 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  • al 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
  • al 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Art.4

Patent Box

Viene prevista la possibilità, in alternativa alla presentazione di un interpello ai fini della fruizione del regime del patent box, di accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. Al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, viene previsto che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel dell’attività ispettiva, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Art.5

Rientro dei cervelli

Con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

  • viene incrementata dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
  • vengono semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
  • viene esteso il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • vengono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unita immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Art.7

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.

Art.9

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

Viene previsto che non concorrano alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap, i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni. L’esenzione si applica a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito.

Art.10

Bonus efficienza energetica

Viene introdotta la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo va recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Art.11

Aggregazioni di imprese

Viene previsto, sino al 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio (per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro) che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione.

Art.13

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Viene previsto che i soggetti passivi titolari di piattaforme virtuali che facilitano le vendite a distanza di beni, siano tenuti a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati di ciascun fornitore e delle transazioni effettuate. Il primo invio viene previsto a partire dal mese di luglio 2019.

Art.17

Garanzia sviluppo media impresa

Nell’ambito del Fondo di garanzia viene istituita, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali.

Art.20

Modifiche alla Nuova Sabatini

Vengono apportate modifiche alle modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:

  • l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa;
  • la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Art.21

Sostegno alla capitalizzazione

Viene previsto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci. I contributi sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

  • 5 percento, per le micro e piccole imprese;
  • 3,575 percento, per le medie imprese.

Art.23

Cartolarizzazioni

Vengono introdotte delle modifiche alla legge 30 aprile 1999, n.130 sulla cartolarizzazione dei crediti. Per gli approfondimenti sul punto si rimanda alla nota dedicata:Lemodifiche alla legge sulla cartolarizzazioneintrodottedalDecreto Crescita

Art.26

Riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare

Al fine di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un’economia circolare, vengono previste misure di sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare e/o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore. Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:

  • finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
  • b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Art.27

Società di Investimento Semplice

Viene introdotto in nuovo tipo di veicolo societario che potrà investire esclusivamente in PMI non quotate che si trovano nella fase "di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività”. La Sis, si costituisce con capitate fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali e non ricorre alla leva finanziaria. Viene, inoltre, previsto che i soci che hanno costituito una o più Sis, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

Art.29, commi 1 e 2

Nuove imprese a tasso zero

Viene innalzato a 60 mesi la soglia di anzianità per le imprese che possono presentare la domanda di ammissione. Inoltre:

  • viene aggiunta la previsione circa l'importo massimo delle spese innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi;
  • con riguardo ai programmi di investimento ammissibili, viene innalzata al 90 per cento la percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese the siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;
  • la durata del mutuo agevolato viene aumentata a 10 anni.

Art.29, commi 3 e 4

Smart&Start

Viene prevista l’emanazione di decreti del MISE volti alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi.

Art.29, commi da 5 a 8

Digital Transformation

Viene introdotto un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili su una spesa di importo almeno pari a euro 200.000, sostenuta per la realizzazione di progetti strutturati di trasformazione tecnologica e digitate che vertono sull'implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial interne, cloud, cybersecuruty, big data e analytics). Viene inoltre, previsto che l’accesso all’agevolazione sia concesso solo alle imprese che mostrano un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ultimo bilancio chiuso, almeno pari almeno a euro 500.000.

Art.31

Marchio storico di interesse nazionale

Viene previsto che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, aventi un'unita produttiva localizzata nel territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale. Vengono, inoltre, destinati 100 milioni di euro per il finanziamento delle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale.

Art.32, commi da 1 a 6

Contrasto all’Italian sounding

Viene definito il segno descrittivo standard del "Made in Italy" costituito dalla dicitura "Made in Italy", con lo stemma italiano di cui si vieta a chiunque, l’uso e la registrazione come marchio, in modo che nessuno possa appropriarsene in via esclusiva. Viene previsto il divieto di farne uso anche in funzione descrittiva in relazione a tutti i prodotti che non abbiano il requisito dell'origine italiana. In altre parole, questo comporta che se ne permette implicitamente utilizzo da parte di coloro che lo appongano su beni prodotti in Italia ai sensi delle norme doganali UE. Il segno costituisce poi un elemento rafforzativo di garanzia per a fatto di contenere l’emblema della Repubblica Italiana, che gode della tutela internazionale per gli Emblemi degli Stati sovrani ai sensi dell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Art.32, commi da 7 a 10

Incentivi al deposito di marchi e brevetti

Viene prevista l’istituzione di un voucher che le startup innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
  • estensione all’estero della domanda nazionale

I servizi possono riguardare una o più delle predette attività.

Art.35

Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche

Vengono introdotti obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal dlgs n.33/2013, in capo alle imprese. In particolare:

  • per le società tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio (società di capitali e cooperative sociali) l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
  • per le società che non sono soggette al medesimo obbligo (art. 2083 del codice civile piccoli imprenditori, e obblighi semplificati per le società di persone, artt. 2214, 2215, 2215-bis, 2216 e 2217 e microimprese, art. 2435-ter codice civile), l’obbligo di trasparenza potrà essere assolto mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa.

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

Art.49

Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Alla data del 1 gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero (relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione), fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.

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