Responsabilità Amministrativa da Reato Degli Enti: Esteso il novero dei reati presupposto ad alcuni illeciti in materia di tutela del patrimonio culturale

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È stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 68 del 22 marzo 2022) la Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, entrata in vigore in data 23 marzo 2022 (la “Legge”).

Il Legislatore, mediante tale provvedimento, ha inteso provvedere alla riforma dei reati contro il patrimonio culturale, rivedendo in maniera organica la disciplina sanzionatoria in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Più precisamente, la Legge inserisce all’interno del Codice Penale il Titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, nel quale, oltre a fattispecie di reato introdotte ex novo, confluiscono anche reati contro il patrimonio già previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cosiddetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”)[1], il cui trattamento sanzionatorio è stato, con l’occasione, inasprito.

La Legge interviene, altresì, sul testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto 231”), prevedendo l’ampliamento del novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti derivante da reato, ovverosia delle fattispecie che, laddove commesse nell’interesse o a vantaggio delle società, possono determinare la responsabilità amministrativa di queste ultime.

Al riguardo, la Legge prevede la responsabilità dell’ente nel caso di commissione di alcuni illeciti contro il patrimonio culturale, introducendo i seguenti articoli all’interno del Decreto 231:

  • art. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”), nel quale trovano richiamo le seguenti fattispecie di reato:

    • art. 518-bis c.p. “Furto di beni culturali”;
    • art. 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”;
    • art. 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”;
    • art. 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;
    • art. 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
    • art. 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”;
    • art. 518-undecies c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;
    • art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;
    • art. 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”;
  • art. 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”) nel quale trovano richiamo le seguenti fattispecie di reato:

    • art. 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”;
    • art. 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Quanto al trattamento sanzionatorio correlato alla commissione dei suddetti reati nell’interesse o a vantaggio degli enti, è prevista l’applicazione a carico di questi di sanzioni che, nei casi più gravi, possono ammontare fino a 1000 quote (vale a dire fino a un massimo di € 1.549.000), nonché delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, Decreto 231 (vale a dire l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) e di quella prevista dall’art. 16, comma 3, Decreto 231 (l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).

* * *

In virtù della novella normativa in parola, si ravvisa l’opportunità per le società di effettuare una specifica attività di analisi dei propri processi aziendali, volta a verificare la presenza del rischio – ancorché astratto – di commissione di una o più delle fattispecie sopra indicate.

Laddove quest’analisi dovesse evidenziare la presenza di rischi, si renderebbe ovviamente necessario provvedere all’aggiornamento/revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 con la previsione di un’apposita disciplina a presidio del rischio di commissione delle fattispecie risultate rilevanti.


[1] Si segnala che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici. Sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico nonché le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono, invece, considerati beni paesaggistici, i beni e le aree espressamente previste dalla legge, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché gli altri beni individuati dalla legge.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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