Revamping, il GSE pubblica le nuove regole e apre a interventi di repowering: prime considerazioni

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Il GSE ha appena pubblicato il nuovo documento tecnico di riferimento (di seguito il “Nuovo DTR”) che stabilisce le nuove regole di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia 1. La disciplina contenuta nel Nuovo DTR conferma e sviluppa i principi e le linee guida precedentemente stabilite dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 nelle more dell’adozione della nuova disciplina da parte del GSE 2.

Di seguito si riporta una sintesi della disciplina di cui al Nuovo DTR, che è stata organizzata in base ai seguenti punti:

  1. Ambito di applicazione e principi generali;
  2. Revamping e Repowering: interventi permessi e interventi vietati;
  3. Procedure applicabili agli interventi contemplati nel Nuovo DTR;
  4. Prime considerazioni. 

1. Ambito di applicazione e principi generali

Il Nuovo DTR si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a conservare o ripristinare la funzionalità e l'efficienza di un impianto. In altre parole, il Nuovo DTR stabilisce regole valide per tutte le attività volte a garantire le prestazioni previste nel progetto di realizzazione (funzionalità) e l’affidabilità, l’economia di esercizio, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente (efficienza).
Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono tutte quelle attività che (i) non alterano la struttura essenziale di un impianto e (ii) sono finalizzate a (a) mantenere le prestazioni energetiche previste in fase di progettazione e di messa in servizio dell’impianto nonché (b) far fronte ad eventi accidentali.

A titolo esemplificativo, rientrano nella nozione in esame:

  1. gli interventi di manutenzione programmata, ossia quelle azioni periodiche da eseguirsi con cadenza almeno annuale, quali ispezioni e verifiche sullo stato di salute di tutti i principali componenti dell’impianto; interventi di consolidamento delle strutture di sostegno dei moduli; pulizia; interventi su inverter; interventi sui quadri di parallelo stringhe e sugli altri quadri elettrici d’impianto; taratura periodica dei sensori di misura.
  2. gli interventi di manutenzione non programmata, quali, ad esempio, la sostituzione di apparecchiature elettroniche o degli stessi moduli fotovoltaici (in seguito a malfunzionamento causato da usura o altro) con altre aventi caratteristiche equivalenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria includono la sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche diverse. Questi possono comportare, pertanto, un ammodernamento dell’impianto (es. sostituzione di un inverter con un altro più efficiente o avente caratteristiche tecniche superiori). Rientra in questa categoria anche qualsiasi intervento che preveda la modifica dei circuiti elettrici e quindi la redazione di una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico.

Con riferimento agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e ammodernamento tecnologico, il Nuovo DTR distingue, inoltre, tra interventi di carattere significativo e non significativo.

Gli interventi di manutenzione e ammodernamento significativi comprendono quelli che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto rispetto a quanto dichiarato in fase di riconoscimento degli incentivi ai sensi del Conto Energia di riferimento (i.e. struttura, layout e caratteristiche tecniche).

Esempi:

  1. spostamento, anche parziale, dei moduli fotovoltaici;
  2. sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti principali (moduli e inverter);
  3. in specifiche ipotesi, modifica del regime di cessione in rete dell’energia prodotta;
  4. variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla rete.

Gli interventi di ammodernamento e manutenzione non significativi sono costituiti da quelle attività che non comportano l’alterazione delle caratteristiche e requisiti in base ai quali l’impianto era stato originariamente ammesso alla tariffa incentivante ai sensi del Conto Energia di riferimento.

Esempi:

  1. spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
  2. la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori, qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto;
  3. interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.

2. Revamping e Repowering: intern evit permessi e interventi vietati 

L’ambito di applicazione del Nuovo DTR assume rilievo con riferimento al revamping e repowering.

Revamping, si intende il processo di manutenzione e/o “ristrutturazione” di impianti fotovoltaici già esistenti per renderli più efficienti e/o per riportarli alle prestazioni iniziali o progettuali.

Repowering, si intende interventi che comportano modifiche e/o sostituzioni parziali o totali dei moduli e/o inverter, nonché dei loro collegamenti, in modo tale da incrementarne la potenza nominale e la produzione annua.

Trattasi, infatti, di attività che possono essere realizzate sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria sia straordinaria.

Disposizioni comuni alle attività di revamping e repowering

  1. Salvo cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o comunque non dipendenti dal Soggetto Responsabile, è vietato spostare l’impianto dal proprio sito originario.
  2. E’ consentito lo spostamento di singoli o gruppi di componenti, principali o secondari, nell’ottica di massimizzare la performance dell’impianto (es. interventi di attenuazione degli effetti di eventuali ombreggiamenti dei moduli) o valorizzare gli asset su cui è installato (es. interventi di sopraelevazione o diversa utilizzazione degli spazi) purché continuino a essere rispettati i requisiti previsti dal Conto Energia di riferimento e dalla regolamentazione vigente anche in termini di autorizzazioni edilizie o configurazione elettrica.
  3. E’ consentita la sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter) e secondari (tutti gli altri) con componenti tecnologicamente più avanzati, fermo restando che i moduli fotovoltaici in sostituzione devono essere nuovi oppure (novità rispetto alla disciplina previgente che non lo consentiva) rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal Quinto Conto Energia. Gli inverter devono rispettare le norme di settore e quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEG).
  4. E’ consentito l’utilizzo di scorte di magazzino ai fini di interventi di sostituzione, ma queste devono almeno rispettare i requisiti di cui al Conto Energia di riferimento dell’impianto. Per consentire interventi di ripristino immediato di impianti che hanno subìto guasti estesi o incendi, è possibile installare, per una durata non superiore a sei mesi, componenti d’impianto di riserva (c.d. muletti), a condizione che tali componenti di riserva abbiano gli stessi requisiti dei componenti che vanno a sostituire temporaneamente e non comportino incrementi della potenza nominale degli impianti. In caso di utilizzo di scorte, il Soggetto Responsabile deve dimostrare documentalmente la data di approvvigionamento; se l’acquisto o la detenzione delle scorte è in capo a un soggetto terzo (EPC, asset manager) il Soggetto Responsabile deve comprovare – anche attraverso il contratto di O&M - che la scorta è relativa a quello specifico impianto.
  5. E’ possibile effettuare interventi che implichino la variazione del punto di connessione, identificato con il (e quindi del relativo) codice POD. Tali sono, a titolo esemplificativo:
    1. variazione della tensione di collegamento alla rete;
    2. variazione del regime di cessione in rete;
    3. spostamento dell’ubicazione del punto di connessione;
    4. sostituzione della fornitura provvisoria/di cantiere con fornitura definitiva.

In questi casi è fondamentale che il punto di connessione alla rete rimanga unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici, pena la decadenza dal diritto agli incentivi per tutti gli impianti che a seguito di variazione della configurazione si trovassero a condividere lo stesso punto di connessione.

Repowering: nuove prospettive

Il GSE ha confermato che sono consentiti incrementi della potenza elettrica nominale dell’impianto conseguenti a sostituzione di componenti entro l’1% per gli impianti superiori ai 20 kW e 5% per gli impianti inferiori a 20 kW. Al riguardo, la quota di potenza “aggiuntiva” beneficerà della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto interessato dall’intervento (che sarà aggiustata in base alla nuova capacità risultante). Si ricorda che le soglie di incremento della potenza nominale (1% oppure 5% a seconda della dimensione dell’impianto) non possono essere superate nel corso dell’intero periodo di diritto spettante a ciascun impianto (ossia, indipendentemente dal numero di modifiche che intervengono durante la vita dell’impianto, la potenza nominale complessiva risultante non potrà eccedere tali valori).

In aggiunta, e tale aspetto è forse il più rilevante per potenziali investitori, il Nuovo DTR disciplina e incoraggia espressamente interventi di repowering che comportino un incremento della potenza installata superiori alle soglie sopra menzionate.

Sebbene la quota di potenza aggiuntiva non benefici della tariffa incentivante originariamente assegnata all’impianto, il proprietario dell’impianto fotovoltaico potrà accedere, su richiesta, e per la quota parte di potenza aggiuntiva, al regime del ritiro dedicato. In conseguenza di quanto sopra, si aprono interessanti prospettive per un reale ed effettivo mercato del repowering.

Inoltre, il Nuovo DTR, rispetto alla disciplina previgente, introduce una flessibilità che permette agli operatori di sostituire i componenti senza che siano palesemente guasti o difettosi.

Ai fini dell’esecuzione dell’intervento di repowering, il produttore dovrà dotare l’impianto di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata (i.e. quella entro i limiti dell’1% e 5%, a seconda del caso) e quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata (i.e. quella eccedente i limiti dell’1% e del 5%) quale risultato dell’intervento effettuato.

3. Procedure applicabili agli intervene contemplate nel Nuovo DTR

Le procedure autorizzative applicabili variano in base alla portata dell’intervento effettuato:

  1. Interventi sostanziali: l’intervento realizzando deve essere autorizzato dalla Regione o dalla Provincia, se a quest’ultima sono state delegate le relative competenze, in quanto sono interventi che possono impattare sul titolo autorizzatorio.
  2. Interventi non sostanziali: in tali ipotesi si applica una procedura autorizzativa semplificata (“PAS”), per cui il proprietario dell’impianto è tenuto a comunicare al Comune competente le modifiche prospettate (fornendo la relativa documentazione) e, qualora non vengano formulate obiezioni entro 30 giorni da parte di detta autorità competente, il proprietario può cominciare i lavori. Se l’impianto è stato autorizzato con autorizzazione unica, è consigliabile inviare la comunicazione in parola anche alla Regione (o alla Provincia, se le sono state delegate le competenze).

Ferme restando le diverse tipologie di procedure autorizzative che il soggetto responsabile avrà l'onere di implementare prima di attuare uno degli indicati interventi sull'impianto, è innegabile che il Nuovo DTR contribuisce a fare maggior chiarezza nel mercato rilevante e costituisce la base per un nuovo impulso agli investimenti nel settore, soprattutto grazie alla disciplina del repowering. Disciplina che, almeno a prima lettura, sembra essere del tutto svincolata dalla natura sostanziale o meno della modifica del titolo autorizzatorio che approverà l'incremento di potenza. Invero, giova ripeterlo, ottenuta la previa autorizzazione, l'unica cosa dirimente per non perdere l'incentivo sembra essere l'installazione di un secondo e autonomo contatore. A nulla rilevando se l'approvata variante autorizzativa sia considerata dall'ente autorizzante come variante sostanziale o meno.

Procedure GSE

Non vi sono obblighi di informazione preventiva del GSE ai fini dell’esecuzione dell’intervento contemplato. Tuttavia, il produttore dovrà (i) informare il GSE una volta completati i lavori relativi all’intervento previsto 3 e (ii) depositare presso il GSE la documentazione specificata negli allegati al Nuovo DTR (una copia della quale dovrà essere conservata in sito) 4. Si nota al riguardo che non è previsto un termine entro il quale il GSE debba confermare o meno la bontà dell’intervento ai fini del mantenimento degli incentivi in Conto Energia, il che potrebbe costituire un elemento di incertezza per l’operatore ai fini dell’implementazione di operazioni di valorizzazione degli assets (sotto il profilo della definizione dei parametri economici della transazione). 

Per gli interventi sostanziali, il produttore dovrà pagare al GSE un corrispettivo per l’istruttoria successiva al deposito della documentazione rilevante 5. composto da una quota fissa pari a € 50 e da una quota variabile pari a € 2 per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a € 1 per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW. Nel caso di avvenuta sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter), il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

4. Prime considerazioni

Ad oggi, il mercato italiano del repowering non è particolarmente sviluppato; ciò per una serie di ragioni tecniche, economiche e normative. Sotto questo profilo manca infatti una procedura ad hoc che acceleri, sussistendone i presupposti, l’iter autorizzativo, trattandosi di interventi concernenti un impianto già autorizzato.

Il parco fotovoltaico Italiano è ancora relativamente “giovane” e la maggior parte dei moduli installati sono ancora coperti dal regime di garanzia; anche laddove le garanzie principali siano scadute, i proprietari degli impianti spesso hanno deciso di mantenere i vecchi moduli (nei limiti in cui siano ancora funzionanti e performanti) alla luce dei costi di sostituzione dei moduli e il fatto che il repowering non è propriamente incentivato.

Tuttavia, il Nuovo DTR rappresenta un passo avanti con riferimento alla regolamentazione applicabile e riteniamo che abbia approntato solide basi per un effettivo sviluppo del mercato Italiano del repowering.

In particolare, il Nuovo DTR ha superato alcune incertezze riguardanti la compatibilità degli interventi di repowering con il regime incentivante di cui ai Conti Energia e ha introdotto un supporto economico (consistente nella possibilità per la quota di potenza aggiuntiva non incentivata di accedere al regime del ritiro dedicato), fornendo al mercato ragionevoli prospettive economiche.

Alla luce delle precedenti considerazioni, sebbene si avranno margini di guadagno più elevati tra 5/8 anni, dal momento che il governo si sta rendendo conto che la produzione di energia relativa al parco impianti esistente è inferiore a quella prevista e vi è la necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, potrebbero esserci interessanti opportunità per un mercato del repowering “anticipato”. La soluzione più semplice per incrementare tale produzione consiste nel concentrarsi sugli impianti già realizzati puntando alla loro ottimizzazione. Chiaramente, il successo di questa strategia dipenderà, oltre che dal contesto normativo, dai meccanismi di supporto governativi e dalla convenienza economica della sostituzione dei moduli.



 

 

1 La precedente regolamentazione, “Regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia - Documento tecnico di riferimento” era stata sospesa dal GSE in data 8 luglio 2015 a seguito di forti critiche e profili di illegittimità relativi all’introduzione di limiti di fatto retroattivi in merito alla possibilità per gli impianti interessati da interventi di revamping o repowering di beneficiare degli incentivi.
2 L’articolo 30 del Decreto ministeriale 23 giugno 2016 stabilisce i seguenti principi:

  1. i componenti impiegati nel caso di sostituzioni definitive devono essere nuovi o rigenerati e rispettare gli standard qualitativi più recenti;
  2. sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all’1% della potenza nominale dell’impianto (5% per gli impianti inferiori a 20 kW);
  3. obbligo di notifica al GSE in ipotesi di sostituzione dei componenti principali degli impianti (i.e. moduli e inverters). Procedure semplificate per gli impianti inferiori ai 20 kW;
  4. assenza di obblighi di comunicazione per gli impianti di potenza inferiore ai 3 kW;
  5. è consentito l’impiego di componenti temporanei nell’ambito di interventi di sostituzione, purché gli stessi rispettino i requisiti tecnici delle parti sostituite e non comportino incrementi della potenza nominale dell’impianto.

3 Entro 60 giorni in caso di interventi significativi.
4 I documenti più importanti e ricorrenti sono: (i) comunicazione sull’avvenuta esecuzione dei lavori redatta in conformità al modello allegato al Nuovo DTR; (ii) un disegno planimetrico as built dell’impianto conseguente all’intervento; (iii) relazione tecnica dell’intervento realizzato; (iv) fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’intervento; (v) elenco in formato excel riportante dei componenti sostituiti e di nuova installazione; (vi) documentazione comprovante la motivazione dell’intervento; (vii) lista dei componenti principali installati nell’ambito dell’intervento di repowering unitamente alle relative specifiche tecniche; (viii) schema elettrico as built dell’impianto.
5 Il GSE potrà chiedere chiarimenti o ulteriori informazioni se necessario. In tal caso, l’eventuale “fase integrativa” del procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dall’apertura.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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