Updated Version – Sanzioni Internazionali: nuove misure a carico della Russia da parte di U.S.A. e Unione Europea

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L’intervento militare russo in terra d’Ucraina ha determinato e sta determinando reazioni senza precedenti da parte di diversi Stati e Organizzazioni sovranazionali. Tra queste vi è una serie di misure sanzionatorie emanate a carico della Federazione Russa e della Bielorussia, di settori cruciali dell’economia, nonché di determinati individui e istituzioni russi e bielorussi[1].

Di seguito si provvede a fornire un aggiornamento sulle misure sanzionatorie da ultimo adottate, che vanno ad aggiungersi a quelle già analizzate nelle precedenti versioni della newsletter, pubblicate a febbraio, marzo, aprile e giugno 2022.

  1. International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - March 2, 2022
  2. Updated Version – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - March 21, 2022
  3. Update – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - April 15, 2022
  4. Update – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - June 16, 2022

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In aggiunta rispetto alle misure già adottate, il governo degli Stati Uniti d’America (nello specifico, l’Office of Foreign Assets Control od OFAC) ha disposto l’inserimento nella lista SDN di ulteriori individui (tra cui, funzionari governativi, importanti imprenditori e oligarchi russi) nonché di società russe e bielorusse operanti nei settori della difesa, tecnologico e spaziale. In tale lista sono state, altresì, inserite società cinesi e armene ritenute coinvolte nel sostegno alle forze armate russe.

Ulteriori designazioni sono state effettuate anche dal Bureau of Industry and Security (o BIS), che ha inserito nella cosiddetta Entity List[2] altre persone giuridiche russe e bielorusse, con l’intento di limitare la capacità dell’esercito russo di rifornirsi di tecnologie per sostenere l’aggressione militare.

L’OFAC ha, inoltre, introdotto i seguenti divieti: (i) il divieto di importazione negli Stati Uniti d’America di oro di origine russa e (ii) il divieto di esportazione, riesportazione, vendita o fornitura di servizi di calcolo quantistico a qualsiasi soggetto nella Federazione Russa.

Ancora, ai sensi del Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act, il Presidente degli Stati Uniti d’America ha previsto un significativo aumento delle aliquote tariffarie ad valorem, in vigore dal 29 luglio 2022, su oltre 570 categorie di merci di origine russa (tra cui, ad esempio, prodotti in acciaio, alluminio, minerali, metalli, prodotti chimici, armi e munizioni, legno e carta, aeromobili e prodotti automobilistici).

Il governo statunitense ha, altresì, disposto l’intensificazione dei cosiddetti export controls, prevedendo la necessità di una specifica licenza per l’esportazione o il trasferimento nella Federazione Russa e nella Bielorussia di un’ampia serie di prodotti che in precedenza erano liberamente trasferibili (tra cui, ad esempio, attrezzature per il trattamento dei fluidi, prodotti chimici e biologici, computer quantistici).

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Anche l’Unione Europea ha adottato ulteriori misure restrittive[3].

In particolare, rispettivamente in data 21 luglio e 6 ottobre 2022, sono stati adottati il settimo e ottavo “pacchetti” di sanzioni.

Entrambi tali interventi impongono misure restrittive nei confronti di ulteriori persone fisiche e giuridiche russe e bielorusse, tra cui soggetti che hanno contribuito all’organizzazione dei “referendum” illegali tenuti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, nonché all’annessione illegale delle stesse, nonché rappresentanti del settore della difesa e persone che sono ritenute essere parte dell’ecosistema di disinformazione e manipolazione delle informazioni del Cremlino e contribuire alla diffusione di disinformazione sulla guerra. Nell’elenco di soggetti sanzionati sono stati introdotti anche l’ex presidente filorusso dell’Ucraina Viktor Fedorovych Yanukovych e suo figlio Oleksandr Viktorovych Yanukovych. Inoltre, il registro navale russo (entità statale che svolge attività connesse alla classificazione e all’ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe) è stato inserito nell’elenco delle entità di proprietà dello Stato russo con le quali è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia operazione.

Con il settimo pacchetto di sanzioni, sono state, inoltre, previste le seguenti misure:

  • il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario della Federazione Russa e dalla Federazione Russa esportato nell’Unione o in qualsiasi Paese terzo dopo il 22 luglio 2022,
  • il divieto di dare accesso a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Federazione Russa alle chiuse (e non più solo ai porti, ciò che era previsto in precedenza) nel territorio dell’Unione europea;
  • il divieto di accettare depositi da parte di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Paesi terzi i cui proprietari di maggioranza siano cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
  • l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie dual use soggetti a restrizioni sulle esportazioni verso la Federazione Russa.

L’ottavo pacchetto di sanzioni, invece, ha introdotto nella normativa unionale la base per la messa in atto di un tetto sui prezzi relativi al trasporto marittimo del petrolio russo, con l’intento sia di ridurre gli introiti che la Federazione Russa ottiene dalla vendita del petrolio sia di stabilizzare i prezzi dell’energia a livello mondiale.

In particolare, per mezzo di tali misure si è provveduto a:

  • prevedere un’esenzione dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso Paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi, originari della Federazione Russa o esportati dalla Federazione Russa, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto prestabilito concordato dalla “coalizione per il tetto sui prezzi”. L’operatività di tale esenzione è, tuttavia, subordinata all’introduzione, da parte del Consiglio, del tetto sui prezzi nell’Allegato XI della Decisione (PESC) 2014/512 del Consiglio;
  • introdurre il divieto di trasporto marittimo verso Paesi terzi di petrolio greggio (a decorrere dal 5 dicembre 2022) o di prodotti petroliferi (a decorrere dal 5 febbraio 2023) originari della Federazione Russa o esportati dalla Federazione Russa. Tale divieto troverà applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio di modifica del suddetto Allegato XI della Decisione (PESC) 2014/512 del Consiglio, relativo al tetto sui prezzi del petrolio.

Inoltre, con le misure introdotte dall’ottavo pacchetto, è stato previsto il divieto di:

  • ·vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (come elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), anche non originari dell’Unione europea;
  • il divieto per i cittadini dell’Unione europea di ricoprire incarichi negli organi direttivi di determinate persone giuridiche, entità od organismi di proprietà dello Stato russo o controllati dallo stesso;
  • il divieto totale di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti nella Federazione Russa, indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività[4];
  • il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nella Federazione Russa[5].

Sono state, inoltre, imposte ulteriori restrizioni sulle esportazioni verso la Federazione Russa. In particolare, è stato ampliato l’elenco dei beni di cui è vietata l’esportazione in quanto in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa (tra cui, in particolare, sostanze chimiche, agenti nervini e merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti).

Sono state, altresì, introdotte ulteriori restrizioni all’importazione di prodotti quali pasta di legno, carta, sigarette, plastica, prodotti cosmetici ed elementi utilizzati nell’industria dei gioielli (quali pietre e metalli preziosi). Ancora, sono state imposte restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento e all’esportazione di beni aggiuntivi utilizzati nel settore dell’aviazione.

Infine, è stato previsto che, a partire dal 7 ottobre 2022, le restrizioni introdotte in data 23 febbraio 2022 in relazione alle regioni di Donetsk e Luhansk (comprendenti, a titolo esemplificativo, un divieto totale di importazione di merci nel territorio dell’Unione europea) sono estese anche alle zone non controllate delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

***

In risposta alle misure restrittive adottate a livello internazionale, la FEDERAZIONE RUSSA ha adottato alcune ulteriori contro-sanzioni.

Tra le misure di recente adottate, si segnalano quelle contenute nell’Executive Order del Presidente della Federazione Russa di data 8 settembre 2022.

Con tale provvedimento è stato previsto che (i) le operazioni di compravendita di partecipazioni in società a responsabilità limitata russe (LLC) da parti di soggetti riconducibili a “Paesi ostili” è soggetta all’approvazione di una specifica commissione statale e (ii) le banche russe sanzionate dai “Paesi ostili” possono convertire unilateralmente i fondi in valuta estera dei loro clienti in rubli.

***

Le misure dianzi succintamente riepilogate sono tanto ampie ed eterogenee da interessare, direttamente o indirettamente, un numero notevole di soggetti, ivi comprese molte società italiane, che dovranno d’ora in poi tenere in ancor maggior conto le implicazioni e i rischi correlati all’eventuale violazione di una o più disposizioni sanzionatorie.

Si ricorda che la violazione della disciplina in oggetto può comportare l’irrogazione, a carico del trasgressore, di severe sanzioni di natura civile e/o penale nonché l’inserimento del nominativo del trasgressore in una o più liste di soggetti destinatari di misure sanzionatorie (quale la sopra richiamata lista SDN), ciò che limiterebbe notevolmente la possibilità per quest’ultimo di operare con gli altri attori del mercato.

Evidentemente, le realtà aziendali più esposte all’operatività dei provvedimenti sopra richiamati sono quelle che hanno rapporti di qualsivoglia natura (import/export, societari, finanziari, ecc.) con attività di business, persone fisiche o giuridiche legate alla Federazione Russa: queste società dovrebbero, innanzitutto, procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program (laddove non avessero già provveduto in tal senso, nel qual caso si imporrebbe, comunque, quantomeno un’attività di aggiornamento).

L’opportunità di procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program, peraltro, dovrebbe essere valutata anche da molte altre realtà societarie, considerato che l’esperienza (non solo degli ultimi giorni, ma degli ultimi mesi e anni) evidenzia come lo strumento delle misure sanzionatorie stia acquisendo in generale un ruolo sempre maggiore nel panorama internazionale e possa esplicare effetti in relazione ai più disparati ambiti e settori.

Restiamo, ovviamente, a piena disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito all’oggetto.

[1] Di seguito, si analizzano le principali misure adottate dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea, ma sanzioni contro la Federazione Russa sono state adottate anche da altri Paesi (quali Canada, Svizzera, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Taiwan e Corea del Sud).

[2] Tale lista contiene un elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a restrizioni commerciali che consistono, in particolare, nella necessità di richiedere al BIS specifiche licenze per l’esportazione, la riesportazione e/o il trasferimento di determinati articoli dual-use (ovverosia che, pur se principalmente tesi a scopi civili, possono trovare impiego anche in ambito militare).

[3] Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone; Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone; Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/1355 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

[4] Nella versione precedente, il Regolamento (UE) 833/2014 disponeva tale divieto solo nella seguente ipotesi: “se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10.000 euro”.

[5] Si segnala che sono previste diverse deroghe a tale divieto. A titolo esemplificativo, il divieto non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo; altresì, il divieto non si applica “alla prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII” del Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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