Brexit: al via il decreto legge recante misure urgenti per garantire la stabilit finanziaria e l'integrit dei mercati

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In data 20 marzo 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati in caso di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito" o "UK") dall'Unione Europea senza uno specifico accordo (i.e. no-deal Brexit o hard Brexit).

Si tratta di una soluzione ponte volta a proteggere gli interessi dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, in caso di mancata ratifica da parte del Regno Unito di accordi con l'Unione Europea per il recesso.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, il D.L. n. 22 del 25 marzo 2019 è entrato in vigore il 26 marzo 2019 (il "Decreto"). Il Decreto spiegherà i suoi effetti a decorrere dalla data di recesso del Regno Unito prevista per il prossimo 12 aprile o 22 maggio, a seconda degli esiti del voto che il parlamento inglese sarà nuovamente chiamato ad esprimere ("Data di Recesso").

A partire dalla Data di Recesso inizierà un periodo transitorio di durata pari a 18 mesi (il "Periodo Transitorio") – non già 21 mesi come si era originariamente ipotizzato in linea con la bozza di accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea – sì da consentire agli operatori UK e italiani di porre in essere le attività necessarie per adeguarsi   al nuovo scenario di mercato.

Anche sulla base della comunicazione della Commissione Europea del 13 novembre 2018 – COM(2018) 880 final – e delle misure regolamentari assunte dalla medesima Commissione  lo scorso dicembre, il Decreto persegue l'obiettivo di assicurare la continuità operativa degli operatori finanziari in condizioni di hard Brexit, prevedendo specifiche disposizioni, distinte in base all'ambito di attività (bancario, finanziario e assicurativo) e volte a disciplinare le condizioni affinché gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi britannici operanti in Italia e quelli italiani operanti nel Regno Unito possano continuare a svolgere le rispettive attività nel corso del Periodo Transitorio.

Intermediari UK ammessi a proseguire le rispettive attività in Italia durante il Periodo Transitorio

Nel Periodo Transitorio, le banche UK che prestano in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento di tipo bancario di cui all'art. 1, co. 2, lett. f) del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), sia in regime di stabilimento mediante succursale che in libera prestazione di servizi ("LPS") potranno continuare a svolgere la loro attività in Italia subordinatamente all'invio di una comunicazione alla Banca d'Italia entro tre giorni lavorativi antecedenti la Data di Recesso.

Tuttavia, in parziale deroga a quanto precede, nel Periodo Transitorio le banche UK che prestano in Italia in LPS il servizio di raccolta del risparmio potranno proseguire tale attività limitatamente ai rapporti in essere prima della Data di Recesso e senza alcuna possibilità di instaurare nuovi rapporti o rinnovare i precedenti, anche in questo caso subordinatamente alla notifica alla Banca d'Italia.

Le imprese di investimento UK e le banche UK che prestano servizi di investimento in Italia in LPS potranno nel Periodo Transitorio proseguire la loro attività solo nei confronti di clienti professionali (privati o pubblici) e controparti qualificate, sempre subordinatamente alla notifica alle autorità nazionali competenti (i.e. Consob e Banca d'Italia). Nel Periodo Transitorio tuttavia, i medesimi operatori possono proseguire – indipendentemente dalla classificazione della clientela – la gestione delle attività inerenti i contratti derivati OTC non soggetti a clearing in essere alla Data di Recesso, al fine di garantirne la continuità. Anche in quest'ultimo caso l'operatività è subordinata alla notifica alla vigilanza competente italiana.

Le imprese di investimento UK e le banche UK che prestano servizi di investimento in Italia in regime di stabilimento (con succursale), potranno viceversa proseguire nel Periodo Transitorio le rispettive attività nei confronti di ogni categoria di clientela (retail, professionale, controparte qualificata) previa notifica alle autorità nazionali competenti (i.e. Consob e Banca d'Italia).

Le imprese di investimento UK e le banche UK e che operano in Italia (sia in stabilimento che in LPS) abilitate, alla data di entrata in vigore del Decreto alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato, potranno continuare svolgere, rispettivamente i servizi bancari e di investimento per cui sono state abilitate senza necessità di alcuna notifica alla vigilanza italiana. Nel caso in cui le banche UK raccolgano risparmio in Italia dovranno invece procedere invece alla previa notifica alla Banca d'Italia.

Anche gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che abbiano già istituito in Italia una succursale saranno ammessi a proseguire la propria attività nel Periodo Transitorio, previa notifica alla Banca d'Italia.

Ove le categorie di operatori UK in precedenza indicati - banche UK, imprese di investimento UK che operano in Italia con succursale o LPS, e istituti di moneta elettronica UK che operano in Italia con succursale - intendano proseguire le rispettive attività in Italia oltre il Periodo Transitorio, questi saranno tenuti a presentare nel termine di sei mesi dalla data di avvio del Periodo Transitorio ("Termine per la Regolarizzazione"), l'istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle proprie attività in stabilimento o in LPS secondo le disposizioni attualmente applicabili alle banche di paesi terzi, alle imprese di investimento di paesi terzi e agli istituti di moneta elettronica di paesi terzi ovvero dovranno presentare istanza alla vigilanza italiana per la costituzione di un intermediario italiano.

Ove le banche UK, le imprese di investimento UK e gli istituti di moneta elettronica UK in precedenza indicati non provvedano a notificare – entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di avvio del Periodo Transitorio – l'intenzione di proseguire nel Periodo Transitorio la propria attività alla autorità di vigilanza italiana competente, avranno un periodo di tempo di sei mesi per poter procedere all'ordinata cessazione delle attività svolte in Italia. Inoltre, ove i medesimi soggetti non diano avvio alla procedura autorizzativa come operatore di paese terzo o come intermediario vigilato italiano entro il Termine per la Regolarizzazione, dovranno dare seguito alla cessazione delle attività svolte in Italia entro sei mesi successivi alla scadenza del Termine per la Regolarizzazione.   

Sia nel caso di mancata notifica o in difetto di avvio della procedura di regolarizzazione nei termini in precedenza indicati, i medesimi operatori UK, saranno tenuti a comunicare ai rispettivi clienti, agli altri soggetti con cui hanno in essere rapporti contrattuali inerenti la prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate ai fini dell'ordinata dismissione delle rispettive attività.

Le banche UK o le imprese di investimento UK tuttavia, anche in difetto della prescritta notifica alle autorità di vigilanza italiane per continuare a prestare le attività nel Periodo Transitorio, potranno proseguire la gestione delle attività inerenti i contratti derivati OTC non soggetti a clearing in essere alla Data di Recesso, nei sei mesi successivi alla Data di Recesso. I medesimi operatori inoltre, ove non presentino istanza per regolarizzare la propria attività entro il Termine per la Regolarizzazione, potranno proseguire la gestione delle attività inerenti i contratti derivati OTC nei sei mesi successivi alla scadenza del predetto Termine per la Regolarizzazione.

Si riporta di seguito un riepilogo delle attività consentite alle categorie di intermediari in precedenza indicati nel Periodo Transitorio.

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BANCHE DEL REGNO UNITO

IMPRESE DI INVESTIMENTO DEL REGNO UNITO

ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA DEL REGNO UNITO

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

LPS ALLA DATA DI RECESSO

STABILIMENTO MEDIANTE SUCCURSALE ALLA DATA DI RECESSO

LPS ALLA DATA DI RECESSO

STABILIMENTO MEDIANTE SUCCURSALE ALLA DATA DI RECESSO

LPS ALLA DATA DI RECESSO

STABILIMENTO MEDIANTE SUCCURSALE ALLA DATA DI RECESSO

Attività ammesse al mutuo riconoscimento di tipo bancario (art. 1, co. 2, lett. f) TUB)

Potranno svolgere le medesime attività, previa notifica* alla Banca d’Italia.

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Raccolta del risparmio

Potranno svolgere l’attività di raccolta del risparmio limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso, e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Potranno svolgere le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia*.

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Servizi e attività d’investimento con o senza servizi accessori

CAUTION
Potranno continuare a svolgere le attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali.

Potranno svolgere le medesime attività, previa notifica* alla Banca d’Italia.

CAUTION
Potranno continuare a svolgere le attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali.

Potranno svolgere le medesime attività, previa notifica* alla Consob.

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Emissione di moneta elettronica

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CAUTION

Potranno svolgere le medesime attività, previa notifica* alla Banca d’Italia.

* La notifica all’autorità competente, Banca d’Italia o Consob, è effettuata entro i 3 giorni lavorativi che precedono la data prevista per il recesso. Si ipotizza che, in tempo utile, prima dell’inizio del Periodo Transitorio, sia emanata una normativa regolamentare di attuazione delle previsioni del Decreto che preveda disposizioni di dettaglio in merito al procedimento di notifica alle autorità di vigilanza competenti.

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Intermediari UK non ammessi a proseguire le rispettive attività in Italia durante il Periodo Transitorio

Gli istituti di pagamento UK che prestano attività in Italia mediante succursale o in LPS, i gestori di fondi UK e gli OICR UK che prestano attività in Italia mediante succursale o in LPS, gli istituti di moneta elettronica che prestano attività in Italia in LPS saranno tenuti a cessare le rispettive attività entro la Data di Recesso.

Quanto alle banche UK e alle imprese di investimento UK che prestano attività in Italia in LPS, queste non potranno proseguire i servizi di investimento nei confronti dei clienti al dettaglio e/o professionali (privati o pubblici) su richiesta a decorrere dalla Data di Recesso. Le predette categorie di operatori dovranno, quindi, nei sei mesi successivi alla Data di Recesso procedere alla chiusura dei rapporti contrattuali in essere con la propria clientela, fermo il divieto di aprire nuovi rapporti e di rinnovare quelli esistenti. I medesimi operatori UK, poi, dovranno – nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto – comunicare ai rispettivi clienti, agli altri soggetti con cui hanno in essere rapporti contrattuali inerenti la prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate ai fini dell'ordinata dismissione delle attività.

Infine, anche le imprese assicurative UK che operano in Italia in regime di stabilimento o in LPS e gli intermediari assicurativi e riassicurativi che alla Data del Recesso operano in stabilimento o LPS dovranno cessare la propria attività e saranno cancellati dai relativi elenchi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP").

Si riporta di seguito un riepilogo della disciplina descritta nel presente paragrafo.

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ISTITUTI DI PAGAMENTO DEL REGNO UNITO

GESTORI DI FONDI DEL REGNO UNITO

OICR DEL REGNO UNITO

BANCHE DEL REGNO UNITO CHE PRESTANO SERVIZI DI INVESTIMENTO VS CLIENTI RETAIL E CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA IN LPS

IMPRESE DI INVESTIMENTO DEL REGNO UNITO CHE PRESTANO SERVIZI DI INVESTIMENTO VS CLIENTI RETAIL E CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA IN LPS

ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA DEL REGNO UNITO IN LPS

IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEL REGNO UNITO IN LPS O CON SUCCURSALE

INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, O RIASSICURATIVI DEL REGNO UNITO IN LPS O CON SUCCURSALE

CAUTION
Cessazione dell’attività entro la data di recesso.

CAUTIONCancellazione dall’Elenco delle imprese UE di cui all’art. 26 CAP alla data di recesso.

CAUTIONCancellazione dall’Elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all’art. 109, co. 2, CAP alla data di recesso.

Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.

Entro 6 mesi i soggetti proseguono l’attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività.

Proseguono l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti.

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Intermediari Italiani ammessi a proseguire le rispettive attività nel Regno Unito durante il Periodo Transitorio

Le banche, e le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, la SICAV, le SICAF, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB aventi sede in Italia che, alla Data di Recesso, operano nel Regno Unito sia con succursale che in LPS possono continuare a svolgere le rispettive attività previa notifica alla vigilanza italiana nei tre giorni lavoratovi precedenti la Data di Recesso e nel rispetto della normativa applicabile nel Regno Unito.

Ove le banche e le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, la SICAV, le SICAF, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari di cui all'art. 106 del TUB aventi sede in Italia intendano proseguire la loro rispettiva attività nel Regno Unito oltre il Periodo Transitorio saranno tenuti a presentare nel termine di 12 mesi anteriori alla fine del Periodo Transitorio l'istanza alle competenti autorità di vigilanza italiane per l'autorizzazione allo svolgimento delle rispettive attività. Anche in questo caso gli operatori italiani saranno tenuti ad osservare la normativa applicabile (alle imprese di paesi terzi) nel Regno Unito.

Si riporta di seguito un riepilogo degli operatori italiani che potranno continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo Transitorio.

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BANCHE IT

IMPRESE DI INVESTIMENTO IT

ISTITUTI DI PAGAMENTO IT

ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IT

SGR, SICAV E SICAF, GESTORI DI FONDI EUVECA, EUSEF ED ELTIF IT

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB IT

Potranno operare nel Regno Unito, previa notifica alle autorità competenti.

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DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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