Strumenti di regolazione della crisi
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Il piano in generale
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Il piano che il debitore deve predisporre nell'ambito di qualsiasi procedura di ristrutturazione (i.e. piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo) deve includere in base al Decreto Correttivo anche un piano industriale e l'indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario (articoli 56, 57 e 87).
Inoltre, il Decreto Correttivo prevede che in tutte le procedure di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e, ove si proceda a pubblicazione, anche piani di risanamento) vadano pubblicati al Registro delle Imprese anche il piano e l’attestazione dell’esperto (e non solo gli accordi sottostanti o la domanda di concordato) (articoli 44 e 56).
Queste modifiche mirano a rendere più facilmente verificabile ai creditori e agli organi della procedura la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell'attestazione che lo accompagna.
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Il piano attestato
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Anche nel caso di piano attestato il debitore è chiamato ora ad indicare la lista dei creditori estranei e a precisare le risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti. Ciò per agevolare il controllo sul contenuto degli accordi sottostanti e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, in caso di insuccesso della ristrutturazione, da parte degli organi eventualmente chiamati a valutare l’applicabilità delle relative esenzioni (i.e. da revocatoria, ritardato fallimento e bancarotta preferenziale, articolo 56).
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Gli accordi di ristrutturazione
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In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (i.e. quelli potenzialmente vincolanti anche per i creditori estranei, articolo 61) è stata esclusa la necessità di soddisfare i creditori in misura prevalente con il ricavato della continuità aziendale, fermo però restando che l’accordo non può avere finalità liquidatorie (salvo che si tratti di un accordo concluso con banche e intermediari finanziari).
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Il concordato preventivo
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Le principali novità apportate dal Decreto Correttivo in materia di concordato preventivo sono le seguenti:
- atti di straordinaria amministrazione: il tribunale ora può autorizzare in via d’urgenza l’alienazione o l’affitto d’azienda da parte del debitore senza far luogo a pubblicità e procedure competitive ove l'espletamento di tali attività possa pregiudicare "irreparabilmente" l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento dei loro crediti (articolo 94). Resta salvo il diritto dei creditori di contestare il provvedimento ove ritengano che esso sia stato adottato in carenza dei necessari presupposti e sia lesivo dei loro interessi;
- contratti pendenti:
- viene ripristinata l’inefficacia dei patti che consentono il recesso dai contratti pendenti o il loro scioglimento in caso di deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (articolo 97, comma 1);
- in ipotesi di richiesta di sospensione o risoluzione di contratti pendenti da parte del debitore è previso che nelle more della procedura la parte in bonis non possa né esigere dal debitore la prestazione dovuta, né invocare la risoluzione del contratto per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di ammissione alla procedura (articolo 97, comma 6);
- in tema di linee c.d. “autoliquidanti” il finanziatore può continuare a riscuotere i crediti anticipati anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (ciò in quanto - è stato chiarito - la riscossione diretta da parte dell’istituto finanziatore nei confronti dei debitori ceduti deve considerarsi una “prestazione principale” ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, il relativo contratto deve qualificarsi pendente). Tuttavia, in caso di scioglimento del contratto da parte del giudice delegato, su richiesta del debitore, il finanziatore ha comunque diritto di continuare a riscuotere e comunque trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori a rimborso integrale delle anticipazioni fatte nel periodo compreso tra (1) i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato e (2) la notifica del provvedimento che dispone lo scioglimento (articolo 97, comma 14).
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Misure cautelari e protettive
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In base al Decreto Correttivo le misure protettive, quando richieste contestualmente al deposito alla domanda per l’ammissione ad una procedura di regolazione della crisi, non possono avere durata superiore ai quattro mesi, come imposto dalla Direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019. Il Decreto Correttivo non chiarisce tuttavia il meccanismo di rinnovo di dette misure protettive sino al periodo massimo di dodici mesi previsto dall’articolo 8 (articolo 55, comma 3).
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