Durata Statutaria Particolarmente Lunga e Diritto di Recesso Ad Nutum

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IL CASO IN ESAME

Per il tramite di un provvedimento cautelare di recente pubblicazione (n. 18236/2018), il Tribunale di Milano ha aggiunto un nuovo fondamentale tassello al mosaico di una questione giuridica che da tempo è dibattuta: quella relativa alla legittimità del recesso ad nutum da parte del socio da una società il cui statuto prevede una durata particolarmente lunga.

Il tema è di importanza cruciale nelle vicende societarie, poiché rappresenta un potenziale momento di conflitto tra le esigenze di stabilità e sviluppo dell'impresa e l'interesse dei soci alla riacquisizione della libertà contrattuale e al disinvestimento del capitale.

In particolare, il caso oggetto della pronuncia resa dal Tribunale di Milano verteva sulla pretesa di una società a responsabilità limitata di recedere dalla compagine sociale di una società per azioni, di cui era socia, costituita nel 1995 e la cui durata, ai sensi di statuto, avrebbe avuto termine solo nel 2100 .

Benché il Tribunale abbia in ultima analisi rigettato l'istanza cautelare avanzata dalla società attrice (per le ragioni che meglio si diranno infra), nel farlo ha enunciato un principio di diritto che contiene significativi elementi di novità rispetto a quanto già oggetto di consolidata giurisprudenza: il giudice ha infatti ritenuto, sulla scorta di una precedente pronuncia della Suprema Corte, che la durata statutaria particolarmente lunga di una società per azioni (non quotata) legittimi il socio a recedere anzitempo, dandone preventiva comunicazione con un preavviso minimo di 180 giorni, come previsto dall'art. 2437, comma 3 del Codice Civile.

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E GLI ELEMENTI DI NOVITA' DEL PROVVEDIMENTO

Come sopra accennato, dal momento in cui la riforma del diritto societario intervenuta nel 2003 ha consentito la costituzione di società di capitali a tempo indeterminato, riconoscendo al contempo ai soci un diritto di recesso ad nutum, il legislatore ha al contempo introdotto una rilevante differenza nelle disposizioni riservate a società di persone e a società di capitali, una differenza che ha sollevato notevoli problematiche interpretative.

Se da un lato infatti l'art. 2285 c.c. (che disciplina il recesso del socio di una società di persone) legittima il socio a recedere sia da società costituite a tempo indeterminato che da società contratte per tutta la vita di uno dei soci, non altrettanto avviene nella disciplina riservata alle società di capitali (in cui il recesso del socio è regolato dall'art 2473 c.c. per le S.r.l., e dagli artt. articoli 2328, comma 2, n. 13, e 2437, comma 3 c.c. per le S.p.A.), in cui invece manca un esplicito riferimento alle società che, seppur formalmente contratte a tempo determinato, tuttavia hanno una scadenza eccessivamente lontana nel tempo e superiore alla normale durata della vita umana.

Tale asimmetria di trattamento ha determinato un notevole dibattito nella giurisprudenza di merito, la quale si è divisa tra tribunali che hanno ritenuto che la disciplina prevista per le società di capitali contratte a tempo indeterminato potesse estendersi anche alle società di capitali contratte per un periodo particolarmente lontano nel tempo (cfr. inter alia Tribunale di Roma, 19 maggio 2009), consentendo dunque al socio di recedere ad nutum anche da queste ultime, e tribunali di avviso contrario (cfr. inter alia Tribunale di Terni, 28 giugno 2010).

A comporre il perdurante contrasto giurisprudenziale è intervenuta nel 2013 una sentenza della Corte di Cassazione, al cui iter argomentativo il provvedimento in commento integralmente rimanda, la quale ha espressamente statuito che "in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo […], tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato", con la conseguenza che "in base all'articolo 2473, comma 2, cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato" (Cass. Civ. Sez. I, n. 9662/2013).

L'ordinanza del Tribunale di Milano in esame però, nonostante richiami per relationem l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, compie un nuovo passo avanti: laddove la sentenza del 2013 aveva ad oggetto il recesso del socio da una S.r.l. (che ricadeva dunque nel campo di applicazione dell'art. 2473 c.c.), il provvedimento del 2018 riconosce per la prima volta la possibilità per un socio di fuoruscire ad nutum anche dalla compagine sociale di una S.p.A. (regolata, come detto, dall'art. 2437 c.c.).

L'importanza di questa decisione risiede dunque in un ulteriore ampliamento del principio del favor socii che la riforma del 2003 aveva introdotto in seno al nostro ordinamento, esteso a partire dalle società di persone fino a ricomprendere ora le principali tipologie di società di capitali (ossia S.r.l. e S.p.A.).

Non è che l'ultima tappa di un lungo cammino che ha modificato nel tempo l'approccio ad una normativa che inizialmente era improntata ad un deciso sfavore nei confronti dell'istituto del recesso del socio, in quanto potenzialmente pregiudizievole per l'integrità del patrimonio sociale e per gli interessi dei creditori.

IL PERICULUM CHE LEGITTIMA IL RECESSO: UN SUGGERIMENTO OPERATIVO

Come preannunciato, sebbene l'ordinanza del Tribunale di Milano abbia riconosciuto la validità delle prospettazioni di parte attrice, enunciando il principio di diritto sino a qui esaminato, ha in ogni caso rigettato il ricorso cautelare, sulla scorta della considerazione secondo cui la S.r.l. ricorrente che intendeva recedere non avesse adeguatamente sostanziato il periculum in mora rappresentato dalla permanenza nella capitale sociale della S.p.A.

In particolare, nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a evidenziare l'eventuale impossibilità di una corretta ricostruzione del valore delle proprie azioni, soprattutto una volta che l'epoca di tale ricostruzione si fosse allontanata nel tempo dalla data del recesso, senza tuttavia supportare le proprie affermazioni con dati contabili e indagini di mercato adeguatamente circostanziate.

Dall'esito di questo atto (di natura endoprocedimentale, è opportuno ricordarlo, atteso che il relativo processo di primo grado è ancora in corso) si possono trarre preziose indicazioni operative sia a favore dei soci che intendono recedere da una società per azioni, sia a favore delle S.p.A. che a tale preteso recesso intendono opporsi.

In effetti, la legittimità del ricorso dell'istituto del recesso ad nutum da società di capitali la cui durata statutaria è particolarmente lunga, e in ogni caso eccedente l'aspettativa di vita umana, risulta infatti ormai sostenuto da una giurisprudenza consolidata.

In conclusione, appare quindi opportuno tenere in considerazione quanto emerso dalle argomentazioni suesposte nel momento in cui si andrà a definire la durata della società in sede di costituzione o di eventuale modifica dello statuto.

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