Gentili Signori,
abbiamo predisposto il presente memorandum al fine di riportare alcune preliminari considerazioni sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle disposizioni (i) dell'articolo 2bis del decreto legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito con legge 13 dicembre 2013, n. 137 (il "Decreto n. 120") che attribuisce alla Pubblica Amministrazione la facoltà di recedere dai contratti di locazione e (ii) dell'articolo 1, commi 388 e 389 della legge 27 dicembre 2013n. 147 (la "Legge di Stabilità 2014") sul rinnovo degli stessi contratti di locazione, come modificate dal decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 (il "Decreto n. 151").
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1. La norma sulla facoltà di recesso della Pubblica Amministrazione dai contratti di locazione -
All'articolo 2bis del Decreto n. 120 si prevede che:
(i) le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014(1), dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 120 (la legge di conversione è entrata in vigore il 15 dicembre 2013)...
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