L'Efficacia della clausola floor nei contratti di finanziamento

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Contact

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto” questo è quanto espresso dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF), con la decisione n. 23294 del 8 novembre 2018, in relazione all’efficacia della clausola floor in un contratto di mutuo.

Il tema dell’efficacia di una clausola floor nei contratti di finanziamento ha assunto particolare rilievo nell’ultimo decennio, a seguito di una significativa riduzione dei tassi applicati al mercato interbancario (es. Euribor, Eonia, ecc.), dai quali derivano i tassi di interesse dei contratti di finanziamento, maggiorati di una funzione numerica (c.d. spread).

Tale riduzione ha determinato l’esistenza di tassi d’interesse negativi, con effetti pregiudizievoli per gli istituti di credito finanziatori. Alcuni istituti di credito si sono tutelati, assicurandosi così una remunerazione minima, anche nota come clausola zero floor, inserendo nel contratto una previsione che, anche laddove il tasso di interesse di riferimento (es. Euribor) fosse inferiore a zero, lo stesso venisse convenzionalmente ritenuto pari a zero.

Prima dell’intervento dell’ABF, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 21 marzo 2016 si era pronunciato in merito ad una questione analoga a quella in oggetto, ossia sulla determinazione delle cedole di Certificati di Credito del Tesoro (CCT) in caso di interessi negativi. A tal proposito è stato affermato che il rapporto che si instaura con la sottoscrizione di titoli del debito pubblico, in cui l’ammontare nominale è pari alla somma da rimborsare alla scadenza, sia riconducibile al rapporto del contratto di mutuo. Ai sensi del Codice Civile (artt. 1813 ss.), essendo il contratto di mutuo oneroso per il solo mutuatario, non anche per il mutuante, quest’ultimo non può essere chiamato a sopportare il rischio di un tasso di interesse negativo tale da incidere anche sul capitale.

Sempre sul punto la Banca d’Italia, con una comunicazione del 7 aprile 2016, ha prescritto una serie di condizioni per gli istituti di credito:

  1. il rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela;
  2. la verifica che gli applicativi e le procedure in uso, nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino in modo corretto il tasso d’interesse applicabile e l’ammontare degli interessi dovuti in qualsiasi momento;
  3. la verifica che i criteri adottati per la determinazione degli interessi dovuti rispettino i criteri di trasparenza e correttezza.

Sebbene non sia ammessa l’erosione del capitale, non si ritiene ammissibile una “clausola zero floor” implicita. Sarà quindi di competenza delle banche l’inserimento di tale clausola all’interno dei contratti di finanziamento e la scelta tra le diverse possibili configurazioni della stessa. In particolare:

  1. si può prevedere che il valore dell’indice preso a riferimento per la determinazione di un tasso di interesse determinato non superi, in diminuzione, un valore pari a “zero”;
  2. si può applicare una clausola zero floor al tasso di interesse globalmente determinato e, quindi, non soltanto con riferimento al parametro finanziario da rilevare.

Sarà importante in ogni caso valutare di volta in volta la configurazione più opportuna e verificare il rispetto dei requisiti evidenziati dalla Banca d’Italia.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Attorney Advertising

Written by:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Contact
more
less

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide