Nuove misure in materia di crisi d'impresa

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L’emergenza Covid 19 ha indotto il Governo a prorogare l’entrata in vigore della maggior parte dei contenuti del Codice della crisi e dell’insolvenza introdotto dal Dlgs. 14 del 2019 (il “Codice”) e a fornire alle imprese una nuova procedura per superare la crisi.

Tali misure sono inserite nel decreto legge in corso di pubblicazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021 (il “Decreto”) ed elaborato dalla commissione Pagni nominata recentemente dalla ministra Cartabia per mitigare gli impatti dell’introduzione del Codice sul tessuto imprenditoriale già vittima dell’emergenza Covid 19.

Il Decreto (come risultante dallo schema ad oggi disponibile in internet) in sintesi prevede:

  1. il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice, salve le previsioni già entrate in vigore e quanto previsto al punto (ii);
  2. il rinvio al 31 dicembre 2023 del titolo del Codice relativo alle procedure di allerta e di composizione della crisi;
  3. l’introduzione anticipata di alcuni istituti previsti nel Codice e la modifica di alcune previsioni della legge fallimentare in vigore; e
  4. la previsione di una nuova procedura di composizione negoziata della crisi.

Partiamo da quest’ultima.

1.     La nuova procedura di composizione negoziata per la composizione della crisi

La nuova procedura entrerà in vigore il 15 novembre 2021 e mira a sollecitare le imprese con squilibri patrimoniali o economico-finanziari ad affrontare la crisi facilitando la soluzione attraverso una procedura semplificata.

Qui di seguito i tratti essenziali della procedura.

Soggetti beneficiari

Qualunque impresa commerciale ed agricola (a prescindere dalle dimensioni) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, incluse più imprese del medesimo gruppo. Sono escluse le imprese che hanno presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato anche “in bianco”, in pendenza di dette procedure.

Procedura

La procedura è di natura riservata, stragiudiziale (salvo che per alcuni aspetti) ed è finalizzata ad individuare una soluzione per il risanamento dell’impresa (ove possibile) attraverso una negoziazione con i creditori.

Tale negoziazione è condotta dall’impresa con i suoi consulenti ed è agevolata da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio su istanza dell’impresa depositata attraverso una piattaforma telematica (l’ “Esperto”); l’Esperto è inoltre chiamato a vigilare sullo svolgimento della procedura e ad esprimere pareri su alcune questioni tra cui sugli atti di straordinaria amministrazione dell’impresa.

Durata della procedura ed obbligo di collaborazione

La procedura dura 180 giorni salvo che tutte le parti (impresa e creditori) ne chiedano la prosecuzione e l’esperto acconsenta oppure l’impresa sia ricorsa al Tribunale per una moratoria o altre misure.

Tutte le parti coinvolte nella procedura, incluse banche ed intermediari finanziari, sono obbligati ad agire in modo informato, attivo, tempestivo e secondo buona fede e correttezza.

Effetti della procedura

L’apertura della procedura (che si attiva con l’istanza per la nomina dell’Esperto):

  1. non determina alcuna moratoria per ottenere la quale l’impresa deve presentare domanda separata al Tribunale;
  2. non è causa di spossamento del debitore, che continua a gestire l’impresa salvo il consenso preventivo dell’Esperto per gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti non coerenti con lo scopo di risanamento;
  3. non è causa di revoca degli affidamenti;
  4. esime da revocatoria di cui all’articolo 67, secondo comma, L.F. gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere durante la procedura purchè coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e l’obiettivo di risanamento (resta viceversa la revocatoria ex articolo 66 e 67 L.F. degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti per i quali l’Esperto ha pubblicato il proprio dissenso o il Tribunale non ha concesso l’autorizzazione);
  5. esclude i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice relativamente ai pagamenti e alle operazioni compiute durante la procedura in coerenza con le trattative e l’obiettivo del risanamento;
  6. comporta l’applicazione di un sistema premiale di natura fiscale (riduzione degli interessi e delle sanzioni, a certe condizioni rateazione in 72 rate delle imposte o ritenute non ancora iscritte a ruolo ed esenzione fiscale sulle sopravvenienze attive originate nel risanamento).

Intervento del Tribunale per moratoria e autorizzazioni

L’impresa (contestualmente all’attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per:

  1. misure protettive e/o cautelari (es. moratoria);
  2. autorizzazioni (es. finanziamenti in prededuzione, trasferimenti d’azienda).

La durata delle misure protettive va da 30 a 120 giorni, salvo proroga del Tribunale per assicurare il buon esito delle trattative ma in ogni caso non possono superare 240 giorni.

Dalla pubblicazione dell’istanza per le misure protettive e fino al termine della procedura l’impresa non può essere dichiarata fallita e i creditori interessati dalle misure protettive non possono risolvere o modificare i contratti in essere.

Su domanda dell’impresa il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o ad esecuzione differita (eccetto i contratti di lavoro) se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa dell’emergenza Covid 19.

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione

In sede di ricorso al Tribunale per le misure protettive l’impresa può dichiarare che sino al termine della procedura sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione ex articolo 2446, secondo e terzo comma, 27, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter c.c.

Conclusione della procedura

La procedura si può concludere con:

  1. la stipula di un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno 2 anni;
  2. la stipula di una convenzione di moratoria “ad efficacia estesa” (i.e. imposta alle minoranze dissenzienti);
  3. la stipula di un accordo (anche con l’Esperto) ai sensi di un piano attestato di risanamento ex articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F. o anche solo il ricorso ad un tale piano;
  4. la presentazione di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis, 182septies e 182novies L.F.;
  5. la presentazione di una domanda di concordato semplificato (vedi infra);
  6. il ricorso ad un’altra procedura prevista dalla normativa concorsuale.

Obblighi dell’organo di controllo

L’organo di controllo è chiamato a segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la procedura e la tempestiva segnalazione è valutata ai fini dell’esonero o attenuazione di eventuali responsabilità.

Concordato semplificato

Qualora la procedura si concluda infruttuosamente, l’impresa può ricorrere ad un concordato per cessione dei beni. La procedura concordataria è semplificata: non è previsto il voto dei creditori bensì un diritto di opposizione ed è attribuito al Tribunale il potere di omologare il concordato anche in presenza di opposizioni ove la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa fallimentare e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore.

La liquidazione dei beni avviene a favore del soggetto indicato nel piano ove il liquidatore giudiziale accerti che non vi sono soluzioni migliori sul mercato.

2.    Introduzione anticipata di alcuni istituti del Codice

Nonostante il rinvio dell’entrata in vigore del Codice il Decreto introduce da subito alcuni istituti in esso previsti e modifica alcune disposizioni della legge fallimentare in vigore.

Per esigenze di sintesi della presente pubblicazione ci si limita a segnalare le seguenti principali innovazioni:

(a) modifiche sostanziali dei piani e/o degli accordi di ristrutturazione dei debiti: il nuovo comma ottavo dell’articolo 182bis LF prevede che in caso di modifiche sostanziali al piano che intervengono:

(i) prima dell’omologazione è necessario rinnovare l’attestazione e l’accordo con i creditori;

(ii) dopo l’omologazione è necessario integrare il piano o l’accordo, rinnovare l’attestazione, pubblicare l’accordo e il piano presso il Registro delle Imprese e darne comunicazione ai creditori  dopodichè decorrerà un nuovo termine di 30 giorni per eventuali opposizioni;

(b) concordato in continuità: l’inserimento di alcune nuove previsioni all’articolo 182quinquies L.F. attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare il pagamento di retribuzioni per mensilità anteriori alla presentazione della domanda di concordato e/o di importi per capitale ed interessi scaduti su contratti di mutuo con garanzia reale su beni strumentali all’attività dell’impresa purchè l’esperto confermi la capienza delle garanzie e l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori  (i contratti di mutuo in questione inoltre non subiscono alcuna decadenza dal beneficio del termine per effetto dell’apertura della procedura se il debitore ha adempiuto le sue obbligazioni o il Tribunale autorizza il pagamento dello scaduto sempre in presenza della predetta relazione dell’esperto);

(c) accordi di ristrutturazione dei debiti e convenzioni di moratoria “ad efficacia estesa”: il Decreto introduce gli accordi di ristrutturazione dei debiti “ad efficacia estesa” per tutti i creditori già previsti nel Codice (accordi che attualmente sono limitati alle banche e agli intermediari finanziari) e le convenzioni di moratoria della stessa specie (si tratta di accordi “imposti” a certe condizioni al 25% dissenziente di una categoria di creditori);

(d) accordi di ristrutturazione dei debiti semplificati: il nuovo articolo 182novies L.F. introduce un istituto previsto nel Codice e precisamente gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis L.F. con un numero di creditori pari al 30% del complessivo indebitamento ai quali può ricorre l’impresa che rinunci a riscadenzare il pagamento dei creditori estranei (consentito sino a 120 giorni) e non sia ricorsa ad alcuna moratoria giudiziale (concordato “in bianco” o moratoria ex articolo 182bis, settimo comma, L.F.);

(e) “uscita” da un concordato “in bianco” con un piano attestato: il Decreto estende sino al 31 dicembre 2022 il diritto dell’impresa che abbia presentato una domanda di concordato “in bianco” oppure benefici della moratoria ex articolo 182bis, settimo comma, L.F. di rinunciare alla domanda e di ricorrere ad un accordo ex articolo 67, terzo comma lett. D), L.F. pubblicato;

(f) durata concordato “in bianco”: per tutta la durata dello stato di emergenza il Decreto prevede che la durata del concordato “in bianco” sia compresa tra 60 e 120 giorni, prorogabili di altri 60 giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento;

(g) protezione concordati in continuità post 1’ gennaio 2019: il Decreto sancisce l’improcedibilità sino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione dei concordati preventivi in continuità omologati dopo il 1’ gennaio 2019 o per la dichiarazione di fallimento delle relative imprese.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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