Relazioni commerciali fra imprese in Francia : le novità in materia di negoziazione introdotte dalla legge EGalim

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Con l’inizio delle negoziazioni commerciali, bisogna tener presente che le novità introdotte dalla c.d. legge EGalim (n° 2018-938 del 30 ottobre 2018) per l’equilibrio delle relazioni commerciali nel settore alimentare e dell’agricoltura, impogono nuovi obblighi agli operatori della grande distribuzione. Le convenzioni uniche fra distributori e fornitori dovranno infatti essere a norma entro il 1° marzo 2020. 

Il libro IV del Codice del commercio francese è stato riorganizzato in tre capitoli dedicati rispettivamente alla trasparenza delle relazioni commerciali, le pratiche commerciali sleali fra imprese, nonché alcune disposizioni specifiche riguardanti i prodotti agricoli ed alimentari. Le novità in materia di negoziazione e fatturazione si trovano quindi nel primo capitolo.

È affermata inanzitutto la centralità delle Condizioni generali di vendita (c.d. CGV) che si evince, in particolare, dall’obbligo per il fornitore di comunicare le modalità di calcolo del prezzo di un servizio se non è già determinato nelle stesse.

Il regime delle convenzioni uniche tra distributori e fornitori è alleggerito, come lo dimostra l’obbligo di comunicare le CGV  in tempi ragionevoli  e non più tre mesi prima del termine, il 30 novembre di ogni anno.

Tuttavia, il regime rimane più restrittivo nel caso di convenzioni relative a prodotti di grande consumo, ossia prodotti non sostenibili di consumo frequente e ricorrente (si attende la lista di tali prodotti che sarà pubblicato in un decreto ad hoc). Per queste rimane in vigore la comunicazione al distributore tre mesi prima del termine. È anche necessaria la menzione di una proiezione del fatturato tra le parti, nonché la definizione del piano economico-finanziario.

Con l’obiettivo di ridurre i tempi di pagamento, la fattura deve includere a partire dal 1° ottobre 2019, oltre    a quanto già stabilito all’articolo L.441-9 del Codice del commercio, l’indirizzo di fatturazione dell’ acquirente e del venditore, se diverso dalla loro sede, ed il numero d’ordine, se stabilito dall’acquirente.

Le sanzioni per il non rispetto dei nuovi obblighi diventano per altro amministrative e di competenza della c.d. DGCCRF (Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del Ministero dell’economia) ed ammontano a 75 mila euro per le persone giuridiche od a 25 mila euro per le persone fisiche.

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