Updated Version – Sanzioni Internazionali: nuove misure a carico della Russia da parte di U.S.A. e Unione Europea

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L’intervento militare russo in terra d’Ucraina ha determinato e sta determinando reazioni senza precedenti da parte di diversi Stati e Organizzazioni sovranazionali. Tra queste vi è una serie di misure sanzionatorie emanate a carico della Federazione Russa e della Bielorussia, di settori cruciali dell’economia, nonché di determinati individui e istituzioni russi e bielorussi[1].

Di seguito si provvede a fornire un aggiornamento sulle misure sanzionatorie da ultimo adottate, che vanno ad aggiungersi a quelle già analizzate nelle precedenti versioni della newsletter, pubblicate a febbraio, marzo e aprile 2022.

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In aggiunta rispetto alle misure già adottate, il governo degli STATI UNITI D’AMERICA (nello specifico, l’Office of Foreign Assets Control od OFAC) ha disposto l’inserimento nella lista SDN di ulteriori individui (tra cui, funzionari governativi, importanti imprenditori e oligarchi russi) nonché di società russe operanti nei settori della difesa, televisivo, marittimo e finanziario.

Ulteriori designazioni sono state effettuate anche dal Bureau of Industry and Security o BIS, che ha inserito nella cosiddetta Entity List[2]71 persone giuridiche russe e bielorusse, con l’intento di limitare la capacità dell’esercito russo di rifornirsi di tecnologie per sostenere l’aggressione militare.

È stato, inoltre, previsto il divieto di fornire servizi contabili e di consulenza societaria e gestionale a qualsiasi persona fisica o giuridica situata nella Federazione Russa.

Il governo statunitense ha, altresì, disposto l’intensificazione dei cosiddetti export controls, prevedendo la necessità di una specifica licenza per l’esportazione o il trasferimento nella Federazione Russa di un’ampia serie di prodotti che in precedenza erano liberamente trasferibili (tra cui, ad esempio, prodotti in legno e macchinari).

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Anche l’UNIONE EUROPEA ha adottato ulteriori misure[3] restrittive.

Innanzitutto, sono state imposte misure restrittive nei confronti di ulteriori persone fisiche e giuridiche russe e bielorusse. Tra i soggetti inseriti nell’elenco figurano imprenditori di spicco e familiari di oligarchi e di funzionari del Cremlino e del governo bielorusso nonché società operanti nel settore della difesa e nel settore finanziario.

Inoltre, è stato previsto il divieto di:

  • acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Federazione Russa o esportati dalla Federazione Russa. Il presente divieto entra in vigore con effetto immediato (in data 4 giugno 2022); sono, tuttavia, previste alcune deroghe che porteranno a un abbandono graduale e dilazionato delle importazioni di petrolio russo[4];
  • fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso Paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Federazione Russa o esportati dalla Federazione Russa[5];
  • prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing (compresa la revisione legale dei conti) o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nella Federazione Russa.

Sono state, inoltre, imposte ulteriori restrizioni sulle esportazioni verso la Federazione Russa e la Bielorussia di beni e tecnologie dual use. In particolare, è stato ampliato l’elenco dei beni e tecnologie di cui è vietata l’esportazione in quanto in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa (tra cui, in particolare, sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate nel processo di fabbricazione di armi chimiche).

È stato, inoltre, esteso il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) ad altri tre enti creditizi russi – Sberbank, la Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank – e a una banca bielorussa, la Belarusian Bank For Development And Reconstruction.

Infine, è stato esteso il divieto delle attività di radiodiffusione nell’UE ad altri tre canali dello Stato russo, ovverosia Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International.

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In risposta alle misure restrittive adottate a livello internazionale, la FEDERAZIONE RUSSA ha adottato alcune contro-sanzioni.

In particolare, tra le misure adottate, si segnalano quelle contenute nell’Executive Order del Presidente della Federazione Russa di data 3 maggio 2022. Tale provvedimento ha disposto l’applicazione di ulteriori misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche inserite in una lista di soggetti sanzionati.

In particolare, è stato previsto il divieto, per qualsiasi soggetto russo, di effettuare le seguenti attività con soggetti sanzionati:

  • concludere contratti e operazioni;
  • adempiere agli obblighi assunti;
  • effettuare transazioni finanziarie;
  • esportare e fornire prodotti e materie prime russi.

In data 12 maggio 2022, il governo russo ha incluso nella lista di soggetti sanzionati 31 società operanti nel settore dell’energia e aventi sede nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, in Singapore e in Svizzera (tra cui, a titolo esemplificativo, Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas ed EuRoPol GAZ).

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Le misure dianzi succintamente riepilogate sono tanto ampie ed eterogenee da interessare, direttamente o indirettamente, un numero notevole di soggetti, ivi comprese molte società italiane, che dovranno d’ora in poi tenere in ancor maggior conto le implicazioni e i rischi correlati all’eventuale violazione di una o più disposizioni sanzionatorie.

Si ricorda che la violazione della disciplina in oggetto può comportare l’irrogazione, a carico del trasgressore, di severe sanzioni di natura civile e/o penale nonché l’inserimento del nominativo del trasgressore in una o più liste di soggetti destinatari di misure sanzionatorie (quale la sopra richiamata lista SDN), ciò che limiterebbe notevolmente la possibilità per quest’ultimo di operare con gli altri attori del mercato.

Evidentemente, le realtà aziendali più esposte all’operatività dei provvedimenti sopra richiamati sono quelle che hanno rapporti di qualsivoglia natura (import/export, societari, finanziari, ecc.) con attività di business, persone fisiche o giuridiche legate alla Federazione Russa: queste società dovrebbero, innanzitutto, procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program (laddove non avessero già provveduto in tal senso, nel qual caso si imporrebbe, comunque, quantomeno un’attività di aggiornamento).

L’opportunità di procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program, peraltro, dovrebbe essere valutata anche da molte altre realtà societarie, considerato che l’esperienza (non solo degli ultimi giorni, ma degli ultimi mesi e anni) evidenzia come lo strumento delle misure sanzionatorie stia acquisendo in generale un ruolo sempre maggiore nel panorama internazionale e possa esplicare effetti in relazione ai più disparati ambiti e settori.

Restiamo, ovviamente, a piena disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito all’oggetto.


[1] Di seguito, si analizzano le principali misure adottate dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea, ma sanzioni contro la Federazione Russa sono state adottate anche da altri Paesi (quali Canada, Svizzera, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Taiwan e Corea del Sud).

[2] Tale lista contiene un elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a restrizioni commerciali che consistono, in particolare, nella necessità di richiedere al BIS specifiche licenze per l’esportazione, la riesportazione e/o il trasferimento di determinati articoli dual-use (ovverosia che, pur se principalmente tesi a scopi civili, possono trovare impiego anche in ambito militare).

[3] Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina; Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.

[4] In particolare, il divieto non si applica:

  • fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e che le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
  • fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e che le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
  • all’acquisto, all’importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un Paese terzo e sono solo caricati nella Federazione Russa, in partenza dalla Federazione Russa o in transito attraverso la Federazione Russa, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
  • al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Federazione Russa agli Stati Membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applica il divieto di importazione.

Sono, inoltre, previste deroghe in relazione ad alcuni Stati Membri. In particolare, data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, una deroga temporanea speciale fino alla fine del 2024 è stata concordata per tale Paese, che potrà continuare a importare petrolio greggio e prodotti petroliferi trasportati per via marittima. Inoltre, è previsto che la Croazia potrà autorizzare fino alla fine del 2023 l’importazione di gasolio sottovuoto russo, necessario per il funzionamento della sua raffineria. Tuttavia, gli Stati Membri che beneficiano delle predette esenzioni non potranno rivendere il petrolio greggio e i prodotti petroliferi importati dalla Federazione Russa ad altri Stati Membri o Paesi terzi.

[5] Tuttavia, tale divieto non si applica: a) all’esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un Paese terzo e sono solo caricati nella Federazione Russa, in partenza dalla Federazione Russa o in transito attraverso la Federazione Russa, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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