Una nuova governance per intermediari e gestori

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Lo scorso 5 dicembre 2019, la Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo provvedimento che regola gli obblighi dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio1 , in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuità dell’attività; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; 5) gestione del rischio dell’impresa; 6) audit interno; 7) responsabilità dell’alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività (“Regolamento”).

Si vogliono qui segnalare le più interessanti novità in tema di governance che intermediari e gestori dovranno implementare, o magari ripensare, in tempi brevi.

I destinatari – intermediari2 e gestori che prestano i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori3 – devono adottare le misure idonee e agire in conformità con le previsioni del Regolamento:

a) entro il 31 marzo 2020; oppure

b) al più tardi a partire dalla data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell’assemblea, ove l’adeguamento alle relative norme richieda modifiche statutarie.

In particolare, alla luce del nuovo quadro regolamentare, i destinatari dovranno valutare la necessità di definire o rivedere gli attuali criteri di indipendenza e, qualora necessario, procedere con la nomina di consiglieri indipendenti; nonché considerare l’adeguatezza del ruolo di presidente del C.d.A. rispetto alla figura ed al ruolo dell’amministratore delegato, ove presente, e più in generale nell’ambito delle misure di governo societario complessivamente adottate dall’ente. Pertanto, alla luce delle possibili modifiche degli statuti sociali, occorrerà adoperarsi per svolgere una valutazione circa il proprio assetto organizzativo, nonché procedere con un’analisi degli adempimenti e comunicazioni necessarie nei confronti dell’Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa secondaria tempo per tempo applicabile.

Infine, gli intermediari dovranno assicurare che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti con riferimento all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 trasmettano entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio alla Banca d’Italia una relazione annuale che illustri i presidi adottati dagli intermediari medesimi per assicurare il rispetto della parte del Regolamento relativa al deposito e sub-deposito di beni dei clienti e di quanto previsto in materia dal TUF.

NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE

In ragione del nuovo assetto di competenze delineato dal TUF, il regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob non è più applicabile per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto e di quelle già emanate dalla Consob con il Regolamento Intermediari (delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018).

Fermo restando la diretta applicabilità della normativa europea in materia, ad oggi sono disciplinati dal

a) Regolamento Intermediari: le procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, il controllo di conformità alle norme, il trattamento dei reclami, le operazioni personali, i conflitti d’interesse e la conservazione delle registrazioni.

b) Regolamento in commento: il governo societario, le remunerazioni e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento; il deposito e sub-deposito di beni dei clienti.

NUOVA GOVERNANCE DEGLI INTERMEDIARI E DEI GESTORI

Le più importanti modifiche in tema di governance sono comuni a intermediari e gestori. Occorre però precisare che, sebbene questi ultimi non siano destinatari delle norme in materia di governo societario contenute nella MiFID II (né di quelle della CRD-IV), i principi in materia di governance già contenuti nelle direttive UCITS e AIFM sono nel Regolamento meglio dettagliati, sì da rendere la disciplina il più possibile omogenea alle regole previste per gli intermediari “in un’ottica di parità competitiva e piena tutela dei risparmiatori”, come si legge nel resoconto di consultazione a cura della Banca d’Italia. Le nuove regole considerano il principio di proporzionalità, per cui si applicheranno ai gestori in ragione di caratteristiche, dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e complessità delle attività svolte, nonché numero e dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti e delle altre attività eventualmente svolte.

Le principali aree su cui insistono le modifiche dettate dal Regolamento con specifico riferimento alla governance sono le seguenti:

  1. composizione quali-quantitativa degli organi sociali;
  2. presenza di consiglieri indipendenti;
  3. formazione degli organi sociali;
  4. divieto di cumulo della carica di presidente con quella di amministratore delegato.

Consiglieri indipendenti

Una delle novità più importanti è quella di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti in numero adeguato che ciascun soggetto interessato dovrà definire. Comunque, tale numero non potrà essere inferiore ad un quarto dei componenti del C.d.A. per gli intermediari di maggiori dimensioni4 e per i gestori significativi5.

Fino all’emanazione della normativa di attuazione degli artt. 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del Regolamento individuano nei propri statuti un’unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne garantiscono l’effettiva applicazione. Lo statuto, infatti, sembra la sede più appropriata per assicurare adeguata trasparenza e il coinvolgimento degli azionisti in questa scelta. Grande flessibilità nell’individuazione della nozione di indipendenza, non escludendosi la possibilità di rinvio a definizioni contenute in disposizioni di legge o in codici di autodisciplina.

Divieto di cumulare la carica di presidente del C.d.A. con quella di amministratore delegato

Meglio esprimendo un principio già proprio della vigente regolamentazione, il ruolo del presidente si caratterizza per l’essere in grado di favorire il confronto interno e assicurare il bilanciamento dei poteri, nonché di farsi promotore della dialettica all’interno del consiglio e interlocutore dell’organo con funzione di controllo (e, ove presenti, dei comitati endo-consiliari).

Se i destinatari istituiscono la carica di amministratore delegato, questa non potrà essere cumulata con quella di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica (i.e. l’organo con funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale).

In linea con il già richiamato principio di proporzionalità, regole più stringenti sono previste per gli intermediari di maggiori dimensioni e per i gestori significativi con riferimento a:

a) istituzione e formalizzazione di un processo di autovalutazione degli organi sociali;

b) istituzione di comitati endo-consiliari.

Processo di auto-valutazione degli organi sociali

Su base almeno annuale, gli organi sociali degli intermediari di maggiori dimensioni e dei gestori significativi si sottopongono ad un processo di autovalutazione. Di tale autovalutazione dovrà esserne dato conto in un documento che evidenzi i risultati ottenuti dal relativo processo, descrivendo i punti di forza e di debolezza emersi, nonché le conseguenti azioni correttive.

Istituzione di comitati endo-consiliari

Salvo talune esenzioni, tutti gli intermediari di maggiori dimensioni e i gestori significativi devono istituire all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica tre comitati specializzati in tema di “nomine”, “rischi” e “remunerazioni”, composti esclusivamente da consiglieri di amministrazione. Come chiarito dal resoconto di consultazione della Banca d’Italia, è necessario garantire che rispetto a ciascun comitato endo-consiliare obbligatorio sia prevista una differenziazione minima di almeno un componente, al fine di assicurare la presenza in ciascuno di professionalità adeguate e diversificate, nonchè l’autonomia di un comitato rispetto agli altri e la pluralità di opinioni e competenze.

L’istituzione di questi comitati non deresponsabilizza gli organi sociali al cui interno essi sono costituiti. In materia si applica il contenuto della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia.

 


1Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del d.lgs. 58/1998

2Sono intermediari ai sensi del Regolamento: le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio.

3Sono gestori ai sensi del Regolamento: Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni.

4Sono “intermediari di maggiori dimensioni”: gli intermediari per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere è superiore al 10% del totale attivo consolidato e i gruppi con totale attivo uguale o superiore a 20 miliardi di euro (prima macro-categoria individuata dalla Circolare della Banca d’Italia n. 269/2008 (“Guida per l’attività di vigilanza”), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1), gli intermediari con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, nonché gli intermediari che sono controllati da una società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero e che prestano che prestano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari e assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.

5I gestori sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 252/2005.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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