1. PREMESSA:
- Il legislatore tributario, per effetto delle novelle apportate al codice civile con la riforma del 2003, non ha modificato la tripartizione tipica di: (i) azioni e strumenti finanziari similari alle azioni, (ii) obbligazioni e titoli similari alle obbligazioni, (iii) titoli atipici. Pertanto, il regime fiscale applicabile ai c.d. strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi deve essere verificato alla luce della appartenenza degli strumenti in questione ad una delle categorie menzionate.
2. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI ALLE AZIONI: - ART. 44, COMMA 1, LETT. E), TUIR:
“sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”...
Si prega di consultare avviso completo qui sotto per ulteriori informazioni.
Please see full publication below for more information.