CELF Focus Requisiti di capitale delle Banche. Misure di mitigazione dell'impatto economico da Covid-19 e per il rilancio dell'economia reale

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
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Intro

È noto che la pandemia di Covid-19 non ha avuto solamente una ricaduta devastante sul piano sociale e sanitario, avendo determinato una crisi economica rispetto alla quale non è ancora possibile stabilire con certezza gli effetti dannosi. È un fatto, anche questo sempre più evidente, che con il passare dei mesi la situazione economica dell’Europa, e del nostro Paese, si è andata aggravando; di qui, l’adozione di specifiche misure economiche finalizzate ad assicurare una adeguata ripartenza delle attività produttive.

Nel delineato contesto, assume specifica rilevanza il nuovo Regolamento (EU) 2020/873 (“Regolamento 873”) [1], approvato dal Parlamento Europeo [2], su proposta della Commissione Europea, con l’obiettivo di fornire uno strumento di intervento diretto e a supporto dell’economia reale [3].

Nello specifico, il menzionato provvedimento, entrato in vigore a far data dal 27 giugno 2020, modifica:
il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche (“Regolamento 575” o “CRR”);
il Regolamento (UE) 2019/876 che modifica il Regolamento 575 in misura sostanziale introducendo una nuova disciplina in materia di vigilanza prudenziale per le banche (“Regolamento 876” o “CRR II”).

Interventi normativi

Attraverso l’adozione del Regolamento 873, le Istituzioni europee hanno inteso perseguire diverse finalità. In questa sede, ci si soffermerà in riferimento a:

La valutazione dell’impatto delle perdite attese su crediti ed impatto sui fondi propri dell’istituto di credito.

La copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all'esportazione.

Le misure di agevolazione a favore delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche e in titoli di Stato.

Il trattamento prudenziale favorevole rispetto a, inter alia, taluni prestiti erogati a:

pensionati e lavoratori dipendenti;

piccole e medie imprese (PMI).

Il Regolamento 873, tra l’altro, prevede misure di flessibilità che sono già definite nel Regolamento 575 e ampiamente richiamate nella recente comunicazione interpretativa della Commissione europea (la “Comunicazione”) a cui si rinvia per i dettagli in merito alla valutazione del rischio credito, delle opzioni di moratoria ed il ricorso alle garanzie [4].

Infatti, l’introduzione o, in talune ipotesi, l’anticipazione di specifiche misure prudenziali già definite dalla normativa CRR II hanno l’obiettivo preciso di (i) supportare le risorse degli Stati Membri, (ii) garantire una maggiore capacità di finanziamento dell’economia reale e (iii) facilitare l'erogazione di prestiti bancari nell'Unione nel grave contesto determinato dalla pandemia di Covid-19.

Sintesi dei principali impatti regolamentari

La valutazione dell’impatto delle perdite attese su crediti ed impatto sui fondi propri dell’istituto di credito.

Come è già stato sottolineato dalla Commissione Europea, nella già citata Comunicazione, si preme evidenziare come “Il metodo delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 deve essere applicato con giudizio e flessibilità” e questo una volta di più nel contesto della crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19.

Come noto, l’applicazione del nuovo IFRS 9 comporta un trattamento contabile delle perdite attese su crediti particolarmente “gravoso” per gli istituti di credito. A maggior ragione nell’ambito del nuovo ed imprevedibile contesto economico, caratterizzato da uno scenario di recessione economica, l’introduzione di tale nuovo principio contabile potrebbe determinare un ulteriore aggravamento delle condizioni patrimoniali delle banche.

A questo proposito, il Regolamento (UE) 2017/2395 [5] aveva già introdotto nel Regolamento 575 disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto negativo dell’applicazione dell’IFRS 9 sul capitale primario di classe 1 delle banche. Il Regolamento 873, invece, per limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare, che potrebbe verificarsi se la pandemia di Covid-19 dovesse comportare un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni:

proroga le disposizioni transitorie di piena implementazione del principio contabile IFRS 9 per un periodo di ulteriori due anni e fino al 31 dicembre 2024;

consente alle banche che in precedenza avessero già deciso di non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio [6].

È stato quindi modificato l’articolo 473-bis CRR (“Introduzione dell’IFRS 9”) nel senso di permettere alle banche di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) una parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all'introduzione della contabilità delle perdite attese su crediti a norma dell'IFRS 9. Il calcolo originario considerava solo un fattore legato alla componente statica.

Per attenuare il potenziale impatto di un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, le nuove previsioni del Regolamento 873 introducono all’articolo 473‑bis il nuovo paragrafo 6-bis che integra, ai fini di tale calcolo, una componente dinamica che include un fattore di aggiustamento riveduto ed esteso fino al 31 dicembre 2024 [7].

La copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all'esportazione.

Lo shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 avrà quale realistica conseguenza quella di determinare un deterioramento della condizione economica complessiva. Rispetto a questa previsione, quindi, le banche possono aspettarsi un deterioramento del proprio portafoglio di esposizioni creditizie.

Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/630 [8] in materia di esposizioni deteriorate, poi consolidate agli articoli 47-bis e ss. CRR, impongono alle banche di coprire (rectius dedurre) tali esposizioni deteriorate con i fondi propri, sulla base di precise tempistiche (i.e.calendar provisioning”) dipendenti da differenti fattori, primo tra tutti la possibilità che l’esposizione deteriorata sia, o meno, garantita. Il paragrafo 4 dell’articolo 47-quater CRR prevede che solo le esposizioni deteriorate garantite da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione applichino fattori di ponderazione favorevoli (entro i primi sette anni).

Il Regolamento 873 ha introdotto una nuova previsione grazie alla quale, nel contesto della pandemia di Covid-19, anche le garanzie fornite da governi nazionali o altri soggetti pubblici sono ammissibili e comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, alle garanzie fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione di cui all'articolo 47-quater, paragrafo 4, CRR.

In particolare, le esposizioni deteriorate garantite dallo Stato o da altri soggetti pubblici indicati all’articolo 201, lettere da a) ad e), CRR ([9]) applicano, nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, un fattore di copertura pari a 0 (zero) per la parte garantita dell'esposizione deteriorata. Ciò comporterà la non applicazione di deduzione dai fondi propri della banca rispetto alla parte così garantita delle esposizioni deteriorate.

Le misure di agevolazione a favore delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche e in titoli di Stato.

Le banche non possono apportare rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati sulle loro attività o passività valutate a fair value (articolo 35 CRR). Rispetto a tale principio

di carattere generale, lo stesso Regolamento 575 prevedeva, all’articolo 468 CRR, un periodo di grandfathering tra il 2014 ed il 2017 stabilendo la possibilità di escludere dagli elementi del capitale primario di classe 1 una percentuale di profitti non realizzati connessi ad attività e passività valutate a fair value.

Il Regolamento 873, anche in ragione degli eccezionali livelli di volatilità dei mercati finanziari e del debito delle amministrazioni centrali registrati in occasione della pandemia di Covid-19, ha introdotto la seguente modifica all’articolo 468 CRR.

Durante il periodo dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (“periodo di trattamento temporaneo”), le banche possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati/e accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 con riferimento, inter alia, alle esposizioni in titoli di Stato (“Importo Rilevante”) e sempreché tali esposizioni non siano classificate tra le attività finanziarie deteriorate [10].

In tali situazioni, sarà possibile applicare, ai fini dell’esclusione dal calcolo dei fondi propri dell’Importo Rilevante, i seguenti fattori di ponderazione e nei relativi periodi:

1 durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

0,7 durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

0,4 durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Qualora la singola banca intenda avvalersi di tale trattamento preferenziale, comunque temporaneo, il nuovo Regolamento 873 richiede che la stessa banca debba effettuare un’apposita comunicazione all'autorità di vigilanza competente almeno 45 giorni prima della data d'invio per le segnalazioni di vigilanza pertinenti.

Rispetto a questa tematica, il Regolamento 873 ha anche introdotto una ulteriore previsione allo scopo di incentivare l’acquisto di titoli di Stato; ciò in quanto il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale, di un altro Stato membro, potrebbe essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le conseguenze della pandemia di Covid-19.

Ci si riferisce all’articolo 500-bis CRR (“Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro”) che, con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ammette:

l’assunzione di tali esposizioni anche fino al 100% del CET 1 della singola banca fino al 31 dicembre 2023 con una riduzione lineare di tale fattore nei successivi anni 2024 e 2025;

l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio favorevoli rispetto a tali esposizioni secondo quanto si riporta di seguito:

fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

Il trattamento prudenziale favorevole rispetto a talune categorie di prestiti per il rilancio dell’economia reale.

Il Regolamento 873 introduce, all’articolo 2, alcune modifiche al Regolamento 876 che, come già anticipato, racchiude le misure del nuovo quadro regolamentare sui requisiti di capitale delle banche - CRR II. L’entrata in vigore del Regolamento 876, salvo specifiche deroghe, è prevista per il prossimo 28 giugno 2021.

Al fine di agevolare il rilancio dell’economia reale dell’Unione Europea, si è ritenuto utile anticipare talune misure CRR II che disciplinano un trattamento prudenziale favorevole di alcune specifiche esposizioni. Tra queste, in particolare, si segnalano quelle relative ai prestiti alle PMI e ai prestiti erogati a favore dei pensionati e lavoratori dipendenti garantiti dalla pensione o stipendio.

Con riferimento in particolare:

ai prestiti erogati ai pensionati e ai lavoratori dipendenti è noto come queste esposizioni vengano ricondotte tra le esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 123 CRR. Il fattore di ponderazione del rischio di credito è attualmente indicato nel 75% ma le nuove previsioni CRR II imporranno un nuovo fattore di ponderazione più favorevole e pari al, decisamente più contenuto, 35%;

alle esposizioni relative a prestiti erogati verso PMI, il nuovo quadro CRR II introduce, sempre a partire dal giugno 2021, un cosiddetto fattore di sostegno ai fini del calcolo delle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio (articolo 501 CRR). Poiché il fattore di sostegno alle PMI consente un trattamento più favorevole dei prestiti alle PMI, la sua applicazione nel contesto della pandemia di Covid-19 avrebbe l’effetto di aumentare la concessione di prestiti tanto necessari alle imprese italiane.

Proprio per le ragioni appena richiamate, il Regolamento 873 ha modificato il CRR II anticipando l’effettiva applicazione delle misure prudenziali favorevoli connesse con l’erogazione di prestiti alle PMI ed ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Le previsioni di cui si discute saranno applicate a partire dal 27 giugno 2020 (data di entrata in vigore del Regolamento 873), anticipando così di un anno gli effetti e le agevolazioni prudenziali con l‘obiettivo che tale novità possa concretamente incrementare i finanziamenti delle banche verso dell’economia reale per il rilancio delle attività delle imprese e dei consumi.

 

[1] Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 204, del 26 giugno 2020.

[2] Il testo è stato approvato in prima lettura con la risoluzione legislativa finale del Parlamento europeo del 18 giugno 2020.

[3] Secondo quanto confermato dal parlamentare FERNÁNDEZ Jonás, Relatore della proposta approvata dal Parlamento europeo, “The ‘CRR quick fix’ gives temporary capital relief to banks so they can lend to the real economy at a time of great need for companies”.

[4] Comunicazione interpretativa della Commissione del 28 aprile 2020 sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19 disponibile al seguente indirizzo <<Risposta al coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto destinato al settore bancario>>.

[5] Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro.

[6] A tali fini è in ogni caso richiesta l'autorizzazione preliminare della competente autorità di vigilanza per evitare un possibile arbitraggio regolamentare.

[7] La componente statica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l’“effetto del primo giorno” sul capitale primario di classe 1 dell'aumento degli accantonamenti contabili dovuto all'introduzione dell'IFRS 9. La componente dinamica consente alle banche di neutralizzare parzialmente l'effetto dell'ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. Cfr. Proposta della Commissione europea del 28 aprile 2020 (2020/0066(COD)) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19.

[8] Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

[9] Protezione del credito di tipo personale - Articolo 201 CRR- Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi 1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:

a) amministrazioni centrali e banche centrali,
b) amministrazioni regionali o autorità locali;
c) banche multilaterali di sviluppo;
d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117 CRR;
e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116 CRR.

[10] La previsione fa espresso riferimento alle esposizioni (A) verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, CRR e (B) verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, CRR. L’importo va contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo".

[View source.]

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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