Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: nuovi obblighi di controllo per le S.r.l.

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A partire dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune tra le disposizioni più rilevanti del Decreto Legislativo N. 14/2019, recente il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (di seguito, il "Provvedimento"), il quale ha introdotto nel nostro ordinamento notevoli innovazioni nella disciplina del controllo preventivo rispetto a potenziali situazioni di crisi delle società, con importanti ripercussioni sull'organizzazione interna delle imprese, e delle S.r.l. in particolare.

Di seguito saranno illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa e le ragioni che hanno determinato la sua adozione.

I NUOVI OBBLIGHI DI CONTROLLO PER LE S.R.L.

In primo luogo, la riforma ha inciso sulla disposizione di cui all'art. 2477 del Codice Civile, riducendo le soglie quantitative il cui superamento impone alle società la nomina di un organo di controllo. Suddetto obbligo interesserà ora quelle società le quali, per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno uno dei seguenti limiti (originariamente previsti dall'art. 2435-bis c.c.):

  1. un totale attivo dello stato patrimoniale superiore a Euro 2.000.000,00 (ove la normativa previgente prevedeva un limite di Euro 4.400.000,00); o
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 2.000.000,00 (ove la normativa previgente prevedeva un limite di Euro 8.800.000,00); o
  3. un numero di dipendenti occupati durante ciascun esercizio  mediamente superiore a 10 unità (in luogo delle 50 precedentemente previste).

Occorre inoltre segnalare che il predetto obbligo cesserà solo nell'eventualità in cui l'impresa non supererà nessuno dei summenzionati parametri per tre esercizi consecutivi (e non più dunque soltanto due).

Le conseguenze delle nuove disposizioni si ripercuoteranno su di un numero molto ampio di imprese (secondo le prime stime fornite dalla Banca d'Italia, le S.r.l. interessate si attesteranno intorno alle 140.000,00 unità), le quali saranno chiamate a provvedere per la prima volta alla nomina dell'organo di controllo entro nove mesi dall'entrata in vigore della normativa (i.e. metà dicembre 2019).

RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI E SEGNALAZIONE

Il Provvedimento in analisi introduce altresì una riforma organica nella disciplina delle procedure concorsuali, attraverso l'implementazione di misure finalizzate a consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, nonché a salvaguardare la capacità imprenditoriale dei soggetti che vanno incontro al fallimento.

In particolare, nel quadro profondamento innovativo delle disposizioni in commento, è opportuno in questa sede segnalare come l'art. 12 del Provvedimento introduca nuovi strumenti di allerta che andranno utilizzati dai soggetti di cui agli artt. 14 (organi di controllo societario) e 15 (creditori pubblici qualificati, quali l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'agente della riscossione) del medesimo Provvedimento. Tali strumenti, unitamente a quelli organizzativi messi a disposizione dell'imprenditore dal Codice Civile (come delineati dalla nuova formulazione dell'art. 2086 c.c.), consentiranno la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e l'adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Al riguardo, si segnala come, in aggiunta al tradizionale controllo di legittimità da esercitarsi sulle decisioni dell'organo amministrativo, al collegio sindacale o al sindaco unico/revisore spetterà d'ora in poi il compito di valutare anche le ricadute economico-finanziarie che suddette decisioni potrebbero avere sull'attività sociale. In particolare, nel compiere tali valutazioni, l'organo di controllo dovrà prendere in considerazione i cosiddetti "indicatori di crisi", ossia quegli squilibri economico-finanziari i quali, rapportati alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa, indicano il pericolo che si verifichino situazioni di insolvenza nel medio periodo (nello specifico il primo comma dell'art. 13 del Provvedimento indica un periodo di riferimento di durata semestrale).

Nel caso in cui l'organo di controllo rilevi fondati indizi di crisi, è tenuto a darne immediata e motivata segnalazione agli amministratori in forma scritta, la quale dovrà contenere un termine (non superiore a trenta giorni) entro cui questi ultimi dovranno riferire sulle soluzioni individuate e le iniziative prese per fronteggiare gli squilibri rilevati. In caso di assenza o inadeguatezza della risposta, oppure nell'eventualità in cui le misure presentate non fossero attuate entro sessanta giorni dalla loro comunicazione, l'organo di controllo dovrà informare l'Organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza ("OCRI", costituito presso ogni Camera di Commercio), fornendo ogni informazioni ritenuta necessaria all'analisi della situazione. Spetterà dunque all'OCRI fornire assistenza all'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi, secondo le modalità previste dal Provvedimento.

In alternativa, nel caso in cui la società superi le soglie di esposizione debitoria indicate dall'art. 15, comma 2 del Provvedimento, i summenzionati creditori pubblici qualificati avranno la facoltà di presentare una segnalazione alla società debitrice. Al riguardo, è tuttavia utile sottolineare come tali parametri siano così elevati da limitare l'intervento di suddetti enti a casi macroscopici di sovraindebitamento. Ne consegue che la reale funzione di prevenzione delle crisi d'impresa rimarrà affidata all'organo di controllo.

RATIO DELLA RIFORMA: NUOVO APPROCCIO ALLE CRISI D'IMPRESA

Sebbene molte delle implicazioni pratiche del nuovo assetto normativo si renderanno evidenti solo nei mesi successivi alla sua entrata in vigore, alla luce delle disposizioni esaminate, si può al momento concludere che per mezzo del Provvedimento il legislatore abbia inteso perseguire un duplice intento:

  1. in prima istanza, sensibilizzare le imprese circa la necessità di attuare un controllo preventivo volto a identificare possibili scenari di crisi di impresa onde consentirne una gestione tempestiva, ottemperando in tal senso alle sollecitazioni pervenute dall'Unione Europea nella (invero risalente) Raccomandazione 2014/135/UE;
  2. secondariamente, ampliando notevolmente la platea delle società che saranno d'ora in poi tenute a nominare un organo di controllo, e al tempo stesso specificando e arricchendo i compiti di sorveglianza di quest'ultimo, promuovere una diversa cultura dell'organizzazione aziendale, come testimoniato dalla modifica dell'art. 2086 del Codice Civile, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'imprenditore di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa".

 

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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