In data 23 dicembre 2013, è stato pubblicato in G.U. n. 300 il decreto legge n. 145 (il “Decreto n. 145”), in vigore dal 24 dicembre 2013, recante inter alia interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”. L’art. 12 del Decreto n. 145 contiene alcune novità riguardanti il regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva, la cui applicazione interessa sia i finanziamenti bancari sia le emissioni di obbligazioni e le relative garanzie accessorie, nonché una modifica al regime degli interessi sulle obbligazioni e titoli di debito non quotati.
1. Le modifiche al regime della imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e ss. del d.p.r. 601/1973.
L'articolo 12 del Decreto n. 145 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina della imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e ss. d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.
Anzitutto, la modifica all'articolo 17, primo comma, d.p.r. 601/1973 rende il regime della imposta sostitutiva applicabile solo su opzione. Viene dunque demandata alle parti del finanziamento a medio e lungo termine la scelta di assoggettare (o meno) l'operazione di finanziamento al regime di favore della imposta sostitutiva (dovuta in misura pari allo 0,25% dell'ammontare del finanziamento bancario). In mancanza di opzione da esercitarsi nel contratto, il finanziamento e gli atti ad esso accessori (in primis le garanzie) saranno assoggettati alle ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali nonché alle tasse sulle concessioni governative, se dovute.
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