L’avvocato di Supercar

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Chi dovrebbe pagare i danni se KITT, la mitica Supercar della serie TV, provocasse un incidente? L’azienda che produce la macchina, il guidatore o magari la stessa KITT?    

È probabile che nessuno di noi si ponesse la domanda negli anni 80, ma è ormai divenuta attuale.

Qualche settimana fa il Nikkei Asia ha pubblicato un articolo che anticipava l’inserimento su uno dei modelli della Honda di un sistema di assistenza alla guida pari al “livello 3”. La casa nipponica è solo l’ultima arrivata in una competizione iniziata tempo fa negli Stati Uniti tra Tesla ed Alphabet, inizialmente una scommessa tra nerd che ambivano a trasformare la tradizionale autovettura in un software su quattro ruote. La svolta sull’intera industria è oggi è peró evidente. Ne è il simbolo la presenza ad inizio anno di Mary Barra, presiedente e CEO di General Motors, non ad un tradizionale salone dell’auto ma al Consumer Electronic Show. La fiera delle novità elettroniche ha riservato alla timoniera della storica produttrice della “Chevy” il discorso inaugurale, nel quale Ms. Barra ha ribadito l’impegno all’utilizzo di vetture elettriche e con guida autonoma, sintetizzato efficacemente in “zero crashes, zero emissions, zero congestion”.

Una simile rivoluzione della mobilità sarà paragonabile a quella impressa più di cento anni fa da Henry Ford ed è ormai prossima. Ma la tecnologia, com’è naturale, si evolve più velocemente del diritto.

Solo due Paesi hanno già disciplinato i danni derivanti dalla circolazione di macchine con guida autonoma.

Per primo il Regno Unito, che ha emanato una normativa per vetture che “siano in grado di guidare se stesse in sicurezza, almeno in alcune circostanze”. Quando la macchina si conducesse da sè, gli eventuali danni sarebbero allocati in forma di responsabilità oggettiva all’assicurazione. La normativa tuttavia non è ancora in vigore.

Più recentemente il Giappone ha regolato la medesima fattispecie, facendo però ricadere la responsabilità sul conducente.

Il nostro legislatore non è ancora intervenuto.

Il codice civile attribuisce in solido al conducente ed al proprietario della macchina la responsabilità dei danni derivanti da circolazione del veicolo. Il concetto di “veicoli” è però ancora quello tradizionale: il codice della strada, anche recentemente aggiornato, infatti li riconduce alle sole macchine “guidate dall'uomo”. 

Cerchiamo allora una possibile applicazione analogica tra le altre norme che disciplinano la responsabilità non contrattuale di chi, idealmente, guidi un’ entità con intelletto proprio. É un principio presente nel nostro ordinamento dai tempi dell’antica Roma: i proprietari (dominus o domina) di schiavi erano infatti ritenuti direttamente responsabili dei danni da questi causati se non fossero intervenuti per evitarlo. Una fattispecie presente nell’attuale codice civile risale a questa tradizione giudirica: i danni causati dai commessi (ad es., lavoratori dipendenti) nell’esecuzione delle mansioni assegnategli dall’impresa, obbligano quest’ultima al risarcimento.

Per quanto affascinante, però, un’equiparazione tout court tra intelligenza umana con IA è (ancora) improria.

Ugualmente non paiono applicabili in via analogica le fattispecie che regolano la responsabilità da attività pericolosa od il più generale principio di risarcimento da danno illecito, che mal si conciliano con la presenza di una specifica ipotesi di responsabilità da circolazione stradale nell’ordinamento

Sarà quindi necessario intervenire nel nostro sistema giuridico per includere una nuova forma di responsabilità oggettiva, che dovrà inevitabilmente mediare nell’allocazione di rischio tra il conducente (o proprietario)-utente ed il produttore-fornitore. 

Sempre che il legislatore dell’Unione Europea non emani una normativa per tutti gli Stati membri. La sensibilità è certamente presente, tanto che il Parlamento Europeo ha sollecitato la Commissione Europea a regolamentare sull’affascinante tema del “diritto civile sulla robotica”

In entrema sintesi, analizzando contesto dei danni che potrebbero derivare dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, il Parlamento Europeo ha ripercorso la normativa in vigore, rilevandone la carenza nel cogliere una corretta regolamentazione di interessi.   

Il documento suggerisce come principale soluzione di introdurre un severo regime di responsabilità oggettiva che permetta di risarcire qualsiasi danno causato da un robot con intelligenza artificiale, unito a polizze assicurative obbligatorie.

Aggiunge tuttavia un’ulteriore, affascinante e provocatoria opzione: creare una nuova categoria legale, concedendo ai robot con intelligenza artificiale lo status di "persone elettroniche" responsabili di compensare qualsiasi danno che possano causare.

“Supercar, chiami il suo Avvocato.”

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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