La Banca d’Italia aggiorna la disciplina delle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione

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La Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento della Circolare 285 e un aggiornamento della Circolare 288 con cui sono stati modificati i rispettivi capitoli relativi alle operazioni di cartolarizzazione. Con tali aggiornamenti, da un lato, è stato trasposto in ciascuna Circolare il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022 – contenente le istruzioni per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione per, inter alia, le banche meno significative e gli intermediari finanziari – e, dall’altro, sono state inserite alcune novità tra cui: (i) l’introduzione di un form per la lettera di conformità agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento UE 2402/2017; (ii) la necessità che sia redatto un documento descrittivo delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei suddetti articoli; (iii) la possibilità di affidare al servicer il compito di effettuare la notifica dell’operazione di cartolarizzazione; e (iv) l’introduzione di nuove previsioni per le operazioni multi-originator e i soggetti non vigilati. Le modifiche entreranno in vigore dal 1 luglio 2024.


In data 12 marzo 2024 sono stati pubblicati: (i) il 45° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche”) (la “Circolare 285”) con cui è stato modificato il Capitolo 6 della Parte Seconda della Circolare 285 (riguardante le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione); e (ii) il 6° aggiornamento della Circolare n. 288/2015 ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) (la “Circolare 288”) con cui è stato modificato il Capitolo 8 del Titolo IV della Circolare 288 (anch’esso riguardante le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione).

Le modifiche apportate ai suddetti capitoli danno attuazione – per quanto di rispettiva competenza – alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento UE 2402/2017 (“SECR”), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli articoli 4-septies.2 e 190-bis.2 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione. In particolare, tali modifiche danno  attuazione  all’art.  4-septies.2  TUF  al  fine  di: (i)  includere  nelle relative disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022  contenente le indicazioni operative (applicabili, inter alia, alle banche meno significative e agli intermediari finanziari ex 106 TUB) per procedere alle notifiche delle  operazioni  di cartolarizzazione alla Banca d’Italia (“Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del D.lgs. 58/1998 (TUF) del 21 dicembre 2022”) (la “Comunicazione”); e (ii) specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste).

In particolare, rispetto al contenuto originario della Comunicazione, si segnalano le seguenti principali novità:

  1. l’introduzione di un form per la lettera di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del SECR;
  2. la necessità che sia redatto, nell’ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo della relativa banca meno significativa e/o dell’intermediario finanziario (a seconda dei casi), un documento contenente: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del SECR; e (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell’operazione di cartolarizzazione. La valutazione, inoltre, deve attestare che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità;
  3. la possibilità di affidare al servicer il compito di effettuare la notifica dell’operazione di cartolarizzazione; tale possibilità è prevista anche nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (c.d. operazioni multi-originator) in cui però viene specificato che la lettera di attestazione di conformità, anche in ipotesi di conferimento dell’incarico al servicer, sarà comunque firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione della banca e/o dell’intermediario finanziario (a seconda dei casi);
  4. l’individuazione, nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (c.d. operazioni multi-originator), del soggetto incaricato di effettuare la notifica relativa all’operazione (che sarà selezionato tra i suddetti cedenti vigilati);  e
  5. l’assunzione da parte della banca che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore ovvero dell’intermediario che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario (a seconda dei casi) della funzione di referente della Banca d’Italia con riferimento alle informazioni da trasmettersi a quest’ultima da parte del soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del SECR nell’ambito dell’operazione.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024, invece, continuerà ad applicarsi quanto previsto nella Comunicazione.

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