L’art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dispone: “E’ punito con la eclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al agamento di mposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni mministrative elativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro inquantamila, aliena imulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni donei a rendere in tutto o in parte la procedura di riscossione oattiva”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39079 del 23 settembre scorso, prosegue nell’affermare che la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è subordinata al preventivo esperimento di procedure esecutive (cartelle di pagamento) da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma all’idoneità dell’atto (simulato o fraudolento) a porre in pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
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