Accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’art 3, comma 1-bis, della legge n. 4/2004

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A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs.10 agosto 2018, n. 106 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2102 “relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici” è stata modificata la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”.

Con il decreto-legge n. 76/2020, il Legislatore italiano ha esteso l’ambito di applicazione degli obblighi in materia di accessibilità ai privati. Il Legislatore ha, dunque, ricompreso anche “soggetti giuridici diversi” da quelli indicati all’art. 3, comma 1, che “offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro[1]”.

L’introduzione di detta norma trova giustificazione nel contesto eccezionale dovuto alla pandemia da Covid-19 che ha, inevitabilmente, comportato una rapida diffusione dei servizi online. La norma, inoltre, è oggettivamente volta a consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità.

Nell’ambito di tale contesto normativo, il 26 aprile 2022, con la Determinazione n.117/2022, l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito “AGID”) ha adottato le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici[2]” (di seguito “Linee Guida”) che si rivolgono proprio ai soggetti erogatori di cui sopra e meglio individuati all’art. 3, comma 1-bis, della Legge n. 4/2004.

I soggetti erogatori tenuti a conformarsi agli obblighi di accessibilità, previsti dal comma 1 bis dell’art. 3 della L. 4/2004, posto che abbiano un fatturato medio negli ultimi tre anni di attività superiore a cinquecento milioni di euro, sono i seguenti:

  • persone fisiche che svolgono attività economico – commerciale, soggetta a Iva;
  • persone giuridiche private, di natura commerciale, a prescindere dalla forma assunta (a titolo esemplificativo non esaustivo: S.P.A., SAPA, S.r.l., S.S., S.N.C, S.A.S., ecc.);
  • enti del terzo settore di natura privata, nella misura in cui svolgano attività economico – commerciale soggetta a Iva.

All’interno del documento adottato dall’AGID sono elencati i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102 e le modalità per la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

Nel mese di maggio 2022 l’Agid ha pubblicato, inoltre, il Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della legge 4/2004 e successive modifiche “Vigilanza sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili da parte di soggetti erogatori art. 3, comma 1-bis” (di seguito “Regolamento”).

Le verifiche sull’accessibilità svolte ai sensi del Regolamento tengono in considerazione le norme di legge applicabili e le fonti sottoindicate e successive modifiche o integrazioni:

  1. Linee guida per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis, Legge 9 gennaio 2004 n. 4;
  2. norma tecnica europea armonizzata: EN 301 549 vigente[3]”.

Il Regolamento è stato adottato per dare attuazione all’art. 9 bis della Legge 4/2004 e “disciplina i procedimenti di verifica e sanzionatori relativi ai servizi offerti al pubblico dai Soggetti erogatori privati attraverso siti web o applicazioni mobili[4] ”.

Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 febbraio 2023 ed è entrato in vigore il giorno successivo: il 17 febbraio 2023.

I soggetti erogatori sono tenuti, dunque, così come riportato nelle Linee Guida, per ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari a pubblicare e aggiornare annualmente le corrispondenti dichiarazioni di accessibilità entro il 23 settembre di ogni anno, così come previsto dalla Legge n. 4/2004.

La pubblicazione dello stato di accessibilità di un sito web o applicazione mobile avviene attraverso la pubblicazione da parte del soggetto erogatore di un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello di cui all’Allegato 1 previsto dalle Linee Guida AGID.

Il Link dovrà essere posizionato:

  • nel footer dei siti web, indicando “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità;
  • nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.

Come precisato dalle Linee guida “Il soggetto erogatore è tenuto a rispettare nei contenuti il modello di dichiarazione di accessibilità fornito da AGID. Qualsiasi altro modello di dichiarazione utilizzato dal soggetto erogatore non è ritenuto conforme a quanto richiesto dalle presenti linee guida[5]”.

Nel settore privato, la responsabilità riguardante la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, inclusi i contenuti dichiarati, è del soggetto erogatore (artt. 3, comma 1 bis, e 9 L. 4/2004).

A quest’ultimo spetta, quindi, una corretta organizzazione di persone e mezzi al fine di adempiere agli obblighi di accessibilità, sullo stesso incombenti.

In caso di mancata conformità agli obblighi imposti, dal 5 novembre del corrente anno e a seguito di un procedimento di verifica, l’AGID può ingiungere al titolare di adeguarsi a determinate indicazioni volte a migliorare il servizio prestato entro un termine preciso.

Se a seguito della scadenza dei termini le violazioni dovessero persistere, la procedura di cui al Regolamento, si concluderà con l’irrogazione di una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 5% del fatturato, fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire ai sensi della legge n. 67/2006.

Infine, occorre evidenziare che l’”Accessibility Act”, ossia la direttiva UE 2019/882, recepito dal d.lgs. 82/2022, ha esteso gli obblighi di accessibilità a tutti gli operatori economici del settore pubblico e privato che operano nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica, di accesso a media audiovisivi, bancari, di trasporto e altri indicati nella normativa.

A partire dal 28 giugno 2025 tutti gli operatori economici dovranno garantire che i prodotti e i servizi elencati nell’art. 1 del D. Lgs. 82/2022, siano accessibili secondo i requisiti disciplinati dal decreto stesso.



[1] Art. 3, comma 1 bis, Legge n.4/2004

[2] Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’art 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004

[3] CIRCOLARE N. 3 del 20 dicembre 2022

[4] Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’art 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004

[5] Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’art 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004

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