Antiriciclaggio 2017 Obblighi imposti al cliente dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n 90

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A cura del Dipartimento italiano Corporate: Alessandro De Nicola, Ivan Rotunno, Andrea Casini

1. Fascicolo del Titolare Effettivo

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito il "Decreto"), in vigore dal 4 luglio 2017, ha recepito la Direttiva 2015/849/UE e, ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento delle attività terroristiche, ha modificato la normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, istituendo una specifica sezione del Registro delle imprese in cui saranno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (i "Clienti").

Ai sensi del Decreto, i Clienti dovranno fornire per iscritto ogni informazione necessaria e aggiornata relativa ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese.

Il set informativo di cui si devono dotare i Clienti deve essere conservato per almeno 5 anni e deve contenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate con riferimento ai soggetti che hanno la titolarità effettiva della struttura.

Analizzando più nello specifico il nuovo obbligo si evince che:

(i)     le informazioni che riguardano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono fornite dagli amministratori, che possono reperirle da:

a.     scritture contabili e bilancio;

b.    libro dei soci;

c.     comunicazioni aventi ad oggetto l'assetto proprietario o di controllo;

d.    comunicazioni ricevute dai soci;

e.     ogni altro documento di cui abbiano disponibilità.

Nel caso in cui vi siano dubbi relativi alla titolarità effettiva dell'ente, gli amministratori saranno tenuti ad attivarsi per richiedere direttamente ai soci le informazioni e delucidazioni necessarie per individuare il titolare effettivo.

A tal riguardo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) e 122 (Patti parasociali) T.U.F., 74 (Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione) e 77 (Commissione giudicatrice) C.A.P. e 2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali) del codice civile.

(ii)    Le informazioni che riguardano le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono fornite dai fondatori o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, che possono reperirle da:

a.     statuto;

b.    atto costitutivo;

c.     scritture contabili;

d.    ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

(iii)   Infine, il Decreto si occupa anche della possibilità in cui il rapporto professionale venga instaurato con Trust espressi, ai sensi della Legge n. 364/1989. In tal caso, i fiduciari del trust saranno tenuti a ottenere e detenere, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari, informazioni adeguate, accurate e aggiornate con riferimento all'identità:

a.     del fondatore;

b.    del fiduciario o dei fiduciari;

c.     del guardiano;

d.    dei beneficiari o classe di benificiari;

e.     delle altre persone fisiche che esercitano controllo sul trust;

f.     di qualunque altra persona fisica che eserciti un controllo, diretto o indiretto, sui beni conferiti nel trust.

2. Concetto di Titolare Effettivo

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali:

-    il rapporto continuativo è instaurato;

-    la prestazione professionale è resa;

-    l'operazione è eseguita.

Il titolare effettivo combacia con la persona stessa, qualora si tratti di una persona fisica che non operi come mero esecutore per conto di un altro soggetto, mentre nel caso di una persona giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà[1] diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo.

Qualora l'assetto proprietario non permettesse di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche proprietarie direttamente o indirettamente dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica a cui è attribuibile il controllo[2] dello stesso in virtù del (i) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, e (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Infine, la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 introduce un criterio residuale in base al quale individuare in ogni circostanza un titolare effettivo; infatti, qualora i criteri sopra ricordati non consentano di individuare uno o più titolari effettivi, per tali si intenderanno la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In materia di titolare effettivo, questa previsione di chiusura del sistema è sicuramente quella maggiormente innovativa in quanto sovverte il precedente metodo applicativo degli obblighi di adeguata verifica escludendo in toto la possibilità, precedentemente contemplata dalla procedura di identificazione cd. "semplificata", di non indicare un titolare effettivo (per esempio nelle quotate).

3. Sanzioni

Nel caso in cui:

-    le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione al Registro delle imprese;

-    le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche;

-    i trust

omettano di comunicare le informazioni che riguardano il titolare effettivo, tale omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 di cui all'art. 2630 c.c..

Seppur l'importo previsto dall'art. 2630 c.c. sia di entità non particolarmente rilevante, si segnala che l'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio di procurare agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'art. 2377 c.c., delle deliberazioni assunte con il voto determinante del socio in questione.

 


[1] Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.

Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

[2]Il controllo riguarda la possibilità di controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Attorney Advertising.

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