La proposta di revisione dell'art. 14 del D.M. 30/2015 in consultazione

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[co-author: Anna Maria Pavone]

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro (“MEF”) ha da qualche giorno avviato una consultazione pubblica sulla proposta di revisione dell’art. 14 del Decreto 5 marzo 2015, n. 30, Regolamento attuativo dell’art. 39 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (“D.M. 30/2015”), relativo ai FIA italiani riservati.

L’attuale formulazione della disposizione in commento prevede che il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato possa prevedere la partecipazione oltre che di investitori professionali anche di:

(a) investitori non professionali a condizione che detti soggetti sottoscrivano ovvero acquistino quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro; nonché

(b) componenti dell’organo di amministrazione e i dipendenti del gestore anche per un importo inferiore.

Le ragioni della modifica

Come illustrato dallo stesso MEF, da tempo si avverte l’esigenza di estendere ad una maggiore platea di clienti, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in società non quotate, l’investimento nei FIA italiani riservati. Ciò allo scopo di diversificare il proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.

La proposta

La proposta di revisione dell’art. 14 D.M. 30/2015 modifica ed estende la partecipazione ai FIA riservati ai seguenti soggetti:

(a) investitori non professionali che i) sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a 100.000 euro e tale importo iniziale non supera, al momento della sottoscrizione o dell’acquisto, il 10% del proprio portafoglio finanziario; ii) effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (partecipazione minima iniziale non frazionabile);

(b) soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a 100.000 euro nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali.

Resta la possibilità per gli investitori non professionali di sottoscrivere ovvero acquistare quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a 500.000 euro senza ulteriori vincoli.

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 14 D.M. 30/2015 precisa che per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore.

I pareri richiesti dal MEF

Il MEF chiede il parere degli operatori del settore sui seguenti temi:

  • “Si ritiene utile e congruo un limite minimo di investimento per gli investitori non professionali (pari a 100.000 euro nella proposta), o è preferibile solamente un limite di concentrazione, senza un ticket minimo di ingresso?
  • La nozione di “portafoglio finanziario”, come individuata nel comma 2-bis, è ritenuta adeguata in relazione alla finalità rappresentata? Allargare l’ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria, aumenterebbe la complessità gestionale (anche per il necessario aggiornamento) o sarebbe facilmente gestibile?
  • La previsione di un limite di investimento minimo nell’ambito della gestione di portafogli, pari a 100.000 euro, si ritiene adeguata e sufficiente, anche in questa tipologia di investimento?”

Deadline: 3 luglio 2020 | Link: Click Here!

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