Novità normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel recente Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto fiscale) che seguono il solco segnato dalla Giurisprudenza

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È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021 – il testo del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (cd. “Decreto fiscale”), le cui previsioni sono efficaci a far data dal 22 ottobre 2021.

Il decreto, tra le altre cose, interviene con una serie di misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – modificando pertanto il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro o “T.U. Sicurezza”) –, con l’obiettivo di semplificare e incentivare l’attività di vigilanza in materia, nonché di accrescere l’efficacia di intervento nei confronti delle imprese che violino il rispetto delle misure di prevenzione obbligatorie.

Più precisamente, l’art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto fiscale interviene sul testo del T.U. Sicurezza prevedendone l’integrale sostituzione dell’art. 14, concernente i «provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».

Tra le varie modifiche apportate dalla nuova versione della disposizione in parola, risulta di particolare rilevanza l’inasprimento delle sanzioni derivanti dall’accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Segnatamente, cambiano – rispetto alla previgente versione della norma – le condizioni necessarie ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente (i.e. l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché, nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e sicurezza, i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali), del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di «gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro».

La nuova versione della norma prevede che, affinché l’autorità adotti – e non più, invece, «possa adottare», con l’eliminazione, dunque, del relativo carattere discrezionale – il provvedimento sospensivo (con riferimento alla «parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni») sarà sufficiente la commissione di una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’Allegato I al T.U. Sicurezza – anch’esso modificato dal Decreto fiscale, che ha riformulato, meglio definendole, le ipotesi che configurano «gravi violazioni» ([1]) –, mentre non sarà più necessario il carattere recidivo delle stesse, come invece prevedeva la versione previgente della norma. Si ricorda inoltre che, così come già previsto, tale sospensione comporta – per tutto il periodo di durata della stessa – il divieto, per l’impresa, di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ancora, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività, la norma prevede che l’autorità possa altresì imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Vengono altresì modificate le condizioni a fronte delle quali l’autorità competente potrà procedere alla revoca del provvedimento di sospensione, la quale sarà possibile solo a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro concernenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza (già previsto dalla previgente versione della disposizione);
  2. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni (introdotta dalla nuova versione);
  3. il pagamento di una somma aggiuntiva pari a quanto indicato in relazione a ciascuna delle fattispecie di violazione dall’Allegato I (ammontare che era prima determinato in una somma fissa di 3.200 €);

le somme sub c) sono altresì raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 10).

Rimane invece invariata la disciplina prevista dalla norma con riferimento alla facoltà, per i soggetti destinatari del provvedimento, di richiederne la revoca, la quale sarà subordinata, oltre che al rispetto delle suddette condizioni sub a) e b), al pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, dovrà poi essere pagato entro i successivi sei mesi e in caso di mancato o parziale pagamento il provvedimento di accoglimento dell’istanza di revoca costituirà titolo esecutivo per l’ottenimento dell’importo non versato.

La norma si conclude poi con la previsione delle sanzioni applicabili al datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento, il quale sarà punito con l’arresto fino a sei mesi (art. 14, comma 15).

È infine opportuno ricordare che la definitività delle modifiche che il Decreto fiscale intende apportare al T.U. Sicurezza è subordinata – trattandosi di un decreto legge – alla conversione in legge da parte del Parlamento del decreto stesso, che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni. In caso contrario, infatti, le previsioni contenute nel decreto perderanno efficacia sin dalla sua entrata in vigore, fatta salva la facoltà del Parlamento di regolare, mediante apposita legge, i rapporti giuridici eventualmente sorti nel frattempo.

* * *

Dalla breve analisi sin qui condotta, risulta evidente che l’intervento del Legislatore si pone all’interno del solco tracciato dallo stesso, oltre che dalla giurisprudenza, nell’ottica di assicurare la costante prevenzione e tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Proprio con riferimento alla giurisprudenza, si segnala infine una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale – pronunciandosi in materia di responsabilità datoriale e delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del T.U. Sicurezza e ribadendo un orientamento oramai consolidato della medesima – ha confermato che: (i) « l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato», con la conseguenza che (ii) “l’effetto liberatorio – per il datore di lavoro delegante – viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti” (Cass. Pen., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 35652).

 

([1]) La nuova versione dell’Allegato 1 è allegata in calce al presente documento.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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