La Norma Blocca Aste: Sospensione Delle Procedure Esecutive Intraprese Da Banche O Da Veicoli Di Cartolarizzazione A Tutela Del Debitore - Consumatore

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Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (“Decreto Fiscale”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252, del 26 ottobre 2019 e, convertito in Legge n. 157, del 19 dicembre 2019, ha introdotto all’art. 41-bis la c.d. norma “Blocca Aste” per i mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva.

La norma è in vigore dal 25 dicembre 2019. La sua applicazione richiede tuttavia l’emanazione da parte del MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, delle relative disposizioni attuative.

In Breve

  • L’art. 41-bis del Decreto Fiscale prevede la possibilità per il debitore-consumatore, la cui abitazione principale sia oggetto di una procedura esecutiva intrapresa da una banca o da una società di cartolarizzazione, di chiedere la rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria, a una banca terza, con assistenza del Fondo di Garanzia per la prima casa e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
  • L’istanza di rinegoziazione del mutuo o di rifinanziamento da parte del debitore-consumatore può comportare, nel caso in cui vi sia anche l’adesione del creditore procedente, la sospensione della procedura esecutiva per un massimo di 6 mesi.

In Dettaglio

  • Principali presupposti applicativi della norma Blocca Aste
  1. Il debitore deve essere qualificabile come consumatore e trovarsi in una situazione di grave crisi economica.
  2. Il creditore deve essere una banca o una società di cartolarizzazione che abbia avviato o sia intervenuta, come creditore ipotecario di primo grado, in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
  3. Il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data di presentazione dell’istanza e il debito complessivo calcolato nell’ambito della procedura esecutiva e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non deve essere superiore a Euro 250.000.
  4. Il pignoramento relativo alla procedura esecutiva pendente deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019.
  5. Il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento.

Le condizioni sopra elencate sono solo alcune delle condizioni indicate dall’art. 41-bis, per il cui elenco completo si rinvia al testo della disposizione in allegato.

  • Chi può richiedere la rinegoziazione o il finanziamento
  1. Il debitore-consumatore; oppure (se il debitore non riesce ad ottenerlo)
  2. Il parente o affine fino al terzo grado.

Se il finanziamento è concesso al parente o affine fino al terzo grado:

  • con decreto di trasferimento, l’immobile è trasferito al parente/affine;
  • il debitore ha, sullo stesso immobile, un diritto legale di abitazione per i successivi 5 anni dal trasferimento;
  • il debitore, entro lo stesso termine di 5 anni dal trasferimento, se ha rimborsato gli importi già corrisposti al finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, può chiedere la retrocessione dell’immobile.
  • Effetti dell’istanza di rinegoziazione o di rifinanziamento

A seguito della richiesta di rinegoziazione o di rifinanziamento:

  • se vi è istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione sospende l’esecuzione immobiliare per un periodo massimo di 6 mesi;
  • il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore.

Cliccare qui per consultare il testo completo dell’art. 41-bis del Decreto Fiscale

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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